Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S. iscritta

al n. 56 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1989;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 57 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 17

dicembre 1988 (R.O. n. 56 del 1989), nel procedimento tra Fanciulli

Gino e l'I.N.P.S., diretto ad ottenere la integrazione del

trattamento minimo della pensione di riversibilità, siccome titolare

di una pensione di riversibilità e di una pensione di vecchiaia,

entrambe a carico della gestione commercianti, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della

legge 22 luglio 1966, n. 613, nelle parti in cui esclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico

della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di

pensione diretta di vecchiaia erogata dalla medesima gestione,

qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato

fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione, in quanto si verifica disparità di trattamento

nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e

contemporaneamente una pensione di riversibilità e per i quali è

ammessa la integrazione al minimo;

che lo stesso Pretore di Siena, con ordinanza di pari data (R.O.

n. 57 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della stessa norma nella parte in cui esclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico

della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione

diretta di invalidità erogata dalla medesima gestione, qualora, per

effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento

complessivo superiore al minimo garantito, in riferimento sempre

all'art. 3 della Costituzione, fra la disparità di trattamento che

si verifica nei confronti di coloro che percepiscono una pensione

diretta e contemporaneamente una pensione di riversibilità;

Considerato che i due giudizi siccome prospettano questioni

connesse vanno riuniti e decisi con lo stesso provvedimento;

che la norma denunciata è stata già dichiarata, da questa

Corte, costituzionalmente illegittima nelle parti censurate,

rispettivamente con sentenza n. 179 del 1989 e n. 250 del 1989;

che, pertanto, siccome la norma è stata già espunta

dall'ordinamento giuridico le questioni sollevate sono manifestamente

inammissibili e va emessa declaratoria in tal senso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate

dal Pretore di Siena con le ordinanze in epigrafe, perché già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenze nn. 179 e 250

del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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