Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 416/1989
  • art. 8legge 187/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis

e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), e successive

modificazioni (art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296), promossi con n. 2

ordinanze emesse il 21 gennaio 1994 ed il 13 dicembre 1993 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sulle

istanze proposte da Meneses Pinto Humberto e Ramirez Perez John

Jario, iscritte ai nn. 256 e 302 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 23,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sulla istanza di

espulsione dallo Stato italiano avanzata - ai sensi dell'art. 7,

commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,

nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n.

187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n.

296 - da Humberto Meneses Pinto, già condannato, con sentenza

definitiva, alla pena di cinque anni di reclusione e quaranta milioni

di multa, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, del citato art. 7, nella parte in cui

prevede che, nei confronti degli stranieri condannati con sentenza

passata in giudicato ad una pena detentiva che non sia superiore a

tre anni di reclusione, è disposta la immediata espulsione nello

Stato di appartenenza o di provenienza;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate,

attribuendo agli stranieri un trattamento privilegiato, rispetto ai

cittadini, nel godimento di un diritto fondamentale, violerebbero il

principio di eguaglianza, senza che tale scelta risulti in alcun modo

rispondente al principio di ragionevolezza, e vanificherebbero

l'attuazione della finalità rieducativa della pena;

che, con ordinanza di identico contenuto emessa il 13 dicembre

1993, pervenuta alla Corte il 6 maggio 1994, il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a

pronunciarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano

presentata da Ramirez Perez John Jario, condannato con sentenza

irrevocabile alla pena di anni cinque di reclusione e quaranta

milioni di multa, ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter;

che in entrambi i giudizi non vi è stata costituzione delle

parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime

disposizioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, delle disposizioni di cui

all'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge n. 416 del 1989,

convertito nella legge n. 39 del 1990, nel testo introdotto dal

decreto-legge n. 187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del

1993, è già stata esaminata da questa Corte, la quale, con le

sentenze nn. 62 e 283 del 1994, ha dichiarato la stessa non fondata;

che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi non adducono

motivazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle già esaminate da

questa Corte nelle citate decisioni;

che, conseguentemente, la questione di legittimità

costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e

12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con

modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo

introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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