Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 decreto-legge

30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario

nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla

occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29

febbraio 1980, n. 33 promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre

1988 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla

U.SS.L. n. 8 (Associazione dei Comuni "Busto Arsizio - Valle Olona")

contro Taddei Mauro ed altra e Taddei Mauro contro la U.SS.L. n. 8,

iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 e pervenuta

alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1990 (R.O. n. 649 del 1990) la

Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del

Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati

dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.

285, sulla occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in

legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui il ricorso

all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, così come ivi

previsto, non consente un completo ristoro nei confronti del

cittadino che "abbia dovuto egli stesso provvedere all'esigenza di

tutelare indifferibilmente la propria salute in quanto quella

assistenza ospedaliera diretta, alla cui erogazione egli aveva

diritto per legge, era in pratica inesistente";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte,

il diritto alla salute è riconosciuto e garantito come un diritto

primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela,

restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il

bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri

interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti

oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle

risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (cfr.,

da ultimo, sentenza n. 455 del 1990);

che, pertanto, trattandosi - nel caso - di scelte ed indirizzi

globali che al Parlamento e ad esso soltanto competono, va dichiarata

la manifesta inammissibilità della presente questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre

1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché

proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in

base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile),

convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, in

riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dalla Corte di

Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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