Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 50/1948
  • art. 2d.lgs. 50/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge

22 aprile 1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa denuncia

di stranieri ed apolidi, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 settembre 1973 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Zancanaro Eugenio, iscritta al n. 425

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Mermine Micheline, iscritta al n. 98

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in riferimento

all'art. 2 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e all'art. 3 della

Costituzione.

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata

con la sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata con le

ordinanze n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio

1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri ed apolidi),

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe, già dichiarata non fondata con la sentenza n.

104 del 1969 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 76 del 1971

e n. 78 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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