Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e

terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e

terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa

il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente

tra Accordato Roberto e la s.r.l. "RI Immobiliare" iscritta al n. 349

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989

(R.O. n. 349 del 1989) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo

comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13

aprile 1988, n. 117;

che secondo tale ordinanza essi violerebbero l'art. 3 della

Costituzione, in quanto irrazionalmente equiparano il limite

quantitativo di responsabilità del vice pretore onorario, in sede di

rivalsa, a quella dei magistrati di tribunale e stabiliscono un

regime unitario di responsabilità per i vice pretori onorari ed i

giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi, a differenza

di quelle dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge,

ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di situazioni che

renderebbe irragionevole la disciplina unitaria della

responsabilità;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 155 del 1989, ha

già ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla

determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato nei

confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare

all'esercizio della funzione giudiziaria, così come disposta

dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117,

poiché rientra nell'esercizio della discrezionalità legislativa non

censurabile in quanto non irragionevole - la determinazione dei

limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di lavoro

complessivo dei giudici non togati;

che nessun rilievo può avere, ai fini del giudizio di

costituzionalità l'asserita esistenza di situazioni differenziate in

base a "prassi", proprie dell'attività dei vice pretori onorari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo

comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13

aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio

delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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