Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1975

Altra decisione · depositata il 16/01/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo

comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato), e successive modificazioni,

promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Griggio Maria, iscritta al

n. 368 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972.

Visto l'atto di costituzione di Griggio Maria;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito l'avv. Italo Galassi, per Griggio Maria.

Ritenuto che con ordinanza 2 maggio 1972 la Corte dei conti

(sezione III giurisdizionale) su ricorso di Griggio Maria Antonietta

contro il Ministero della difesa, sollevava, in relazione agli artt. 3,

29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 11, secondo comma,

e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenenti norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato (modificati detti articoli,

rispettivamente, dalla legge 14 maggio 1969, n.252, e dalla legge 28

aprile 1967, n. 264) nella parte in cui escludono il diritto a pensione

di riversibilità delle vedove di pensionati statali, con riguardo

all'età del coniuge dante causa alla data in cui il matrimonio venne

contratto ed alla differenza di età fra i coniugi;

che, in forza dei citati articoli, i dati condizionanti la

concessione alla vedova della pensione di riversibilità venivano fatti

così consistere: a) età del coniuge pensionato alla data del

matrimonio, non superiore al settantaduesimo anno; b) differenza di

età fra i coniugi non superiore ad anni venti; c) durata almeno

biennale del matrimonio.

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti dello Stato), dette condizioni sono state modificate nel

senso che, per i matrimoni conclusi dopo il sessantacinquesimo anno di

età da parte del pensionato, non è considerato ostacolo alla

concessione della pensione di riversibilità alla vedova, se la

differenza di età fra i coniugi non superi i venticinque anni e se il

matrimonio abbia avuto durata perlomeno biennale;

che, nel caso in esame, l'ordinanza di rinvio dà atto che il

pensionato, alla data del matrimonio, aveva già compiuto i

sessantacinque anni, e la differenza di età tra i coniugi stessi era

superiore ai venti anni ma inferiore ai venticinque mentre la durata

del matrimonio, al momento della morte del pensionato, aveva superato

il biennio;

che, pertanto, dovendosi applicare al caso in corso di trattazione,

le nuove norme stabilite con il suindicato testo unico, per effetto

dell'art. 256 stesso testo, occorre che il giudice del merito esamini

se dette norme siano applicabili al caso da decidere e se, quindi,

sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale prospettata con l'ordinanza del 2 maggio 1972.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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