Corte costituzionale

Ordinanza n. 399/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 462/1983
  • art. 10legge 462/1983
  • art. 14legge 9/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10

e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di

sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),

convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,

promossi con n. 6 ordinanze, emesse il 29 luglio 1989 e il 12

settembre 1989, dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 303, 304, 305,

306, 307 e 308 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile

vertente tra Tamburini Umberto e Valtorta Luigia avente ad oggetto la

esecuzione dello sfratto per finita locazione (contratto scaduto il 9

aprile 1988) fissata il 9 aprile 1989, anche in base alle nuove leggi

intervenute in materia (da ultimo il decreto-legge 8 febbraio 1988,

n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;

e il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con

modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61), con ordinanza del

22 luglio 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 maggio 1990

(R.O. n. 303 del 1990), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre

1983, n. 462, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre

1983, n. 637, nella parte in cui detta norma collega la cessazione

del meccanismo di graduazione degli sfratti previsto dalla legge n.

94 del 1982 alla data di scadenza del contratto (entro il 30 giugno

1984);

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione, in quanto risulterebbero privilegiati coloro i

cui contratti sono scaduti prima della suddetta data rispetto a

coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicché

fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dalla

esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base

all'unico elemento della più o meno remota scadenza;

che identiche questioni sono state sollevate nei procedimenti

civili vertenti tra Pellarini Clelia e S.p.A. Immobiliare Rocas

(contratto scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 7 luglio 1989)

(R.O. n. 304 del 1990); tra Milani Jolanda e Musto Angelo e Silvio

(contratto scaduto il 31 dicembre 1987; esecuzione al 7 luglio 1989)

(R.O. n. 305 del 1990); tra Righetti Anna e S.r.l. Fulghera

(contratto scaduto nel 1987; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n.

306 del 1990); tra Boldoni Luigia e Musto Angelo ed altro (contratto

scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 16 giugno 1989) (R.O. n.

307 del 1990); tra Gramegna Mazzone Antonia e Grioni Giuseppe

(contratto scaduto il 28 giugno 1987; esecuzione al 16 giugno 1989)

(R.O. n. 308 del 1990);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i

giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

ha concluso per la restituzione degli atti dovendosi riesaminare la

rilevanza alla stregua della normativa intervenuta dopo quella

denunciata (decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con

modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108; e decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, in legge 21

febbraio 1989, n. 61), o quanto meno per la inammissibilità della

questione trattandosi di scelte discrezionali del legislatore;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;

Considerato che in sostanza nelle ordinanze il giudice remittente

ha tenuto conto anche della normativa sopravvenuta e che nel merito,

sottoponendo a critica la disciplina relativa al differimento della

esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita

locazione, sostanzialmente richiede alla Corte una sentenza

modificativa dell'attuale regime;

che tale pronuncia si porrebbe come sostitutiva della attività

discrezionale del legislatore nel compiere scelte che assicurino il

bilanciamento di interessi di varia natura (pubblici e privati);

che tali scelte non sono soggette a sindacato di

costituzionalità, in quanto né irrazionali né arbitrarie

(ordinanza n. 568 del 1987), e che, quindi, la questione sollevata è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10

e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di

sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),

convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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