Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 2000 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da

Diamare Carbone Giacometta contro la Presidenza del Consiglio dei

ministri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Diamare Carbone Giacometta

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione prima, con ordinanza n. 640/2001 del 25 ottobre 2000 - emessa

nel corso del giudizio promosso da Diamare Carbone Giacometta nei

confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri - ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), il quale

dà facoltà al personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad

esaurimento, comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del

1988, in posizione di comando o fuori ruolo, di chiedere

l'inquadramento, anche in soprannumero e previo superamento di

esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera

immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente

alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni;

che, come espone in fatto il giudice a quo, la ricorrente -

dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri dal

14 marzo 1986 ed inquadrata, nella vigenza delle leggi n. 312 del

1980, n. 432 del 1981 e n. 455 del 1985, nella settima qualifica

funzionale - ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla

procedura prevista dal citato art. 38, comma 4, della legge 23 agosto

1988, n. 400;

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata,

nell'escludere "implicitamente" dalla procedura di inquadramento

verticale il personale già appartenente ai ruoli della Presidenza

del Consiglio dei ministri, contrasterebbe con i principi di

ragionevolezza e parità di trattamento di cui all'art. 3 della

Costituzione, trattandosi, infatti, di una scelta "

ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quel limitato

contingente di personale di ruolo" - cui appartiene la ricorrente -

"che, essendo stato assunto poco dopo l'entrata in vigore della legge

n. 455 del 1985, aveva maturato (al pari del personale comandato o

fuori ruolo) un biennio di mansioni superiori presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri";

che sarebbe, al tempo stesso, violato l'art. 97 della

Costituzione, in quanto la disposizione in parola non consentirebbe

di realizzare, in modo completo, la finalità a cui essa sarebbe

ispirata e cioè quella di "correlare la posizione del personale alle

esigenze organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri e

attribuire stabilità ai relativi assetti";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

che la ricorrente nel giudizio a quo si è costituita oltre

il termine indicato negli artt. 25, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte (ordinanza n. 85 del 2000, sentenza n. 178 del

2000).

Considerato che la disciplina "di favore", contenuta nella

disposizione oggetto di censura, si configura come normativa

transitoria ed eccezionale, emanata dal legislatore, per disciplinare

situazioni peculiari e contingenti;

che, in particolare, la ratio della disposizione impugnata -

da inquadrare nell'ambito del più ampio contesto di riassetto e

razionalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri voluto

dalla legge n. 400 del 1988 - era, chiaramente, quella di definire le

posizioni di quel personale comandato o fuori ruolo che, in

prevalenza, continuava a prestare servizio presso la Presidenza

stessa;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, come la Corte ha avuto più volte occasione di

affermare, le disposizioni di "favore", a carattere eccezionale o

derogatorio, non sono estensibili ad altre ipotesi se non nel caso in

cui, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a

raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium

comparationis (sentenza n. 431 del 1997);

che, nella specie, non è consentita alcuna assimilazione tra

la situazione all'esame del giudice rimettente e quella dei soggetti

beneficiari della norma censurata, attesa la peculiarità dei casi ai

quali il legislatore ha inteso porre rimedio;

che la situazione oggetto del giudizio principale va, invece,

chiaramente ricondotta alla regola generale che esclude il diritto

all'inquadramento in qualifiche superiori in relazione alle mansioni

di fatto svolte, regola oggi codificata nell'art. 9, comma 4, del

decreto legislativo n. 303 del 1999 (che richiama le norme del

decreto legislativo n. 29 del 1993, ora decreto legislativo n. 165

del 2001, e, in particolare, l'art. 52);

che non sussiste neppure la prospettata violazione

dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della mancata

compiuta realizzazione delle finalità perseguite dalla norma

censurata, una volta stabilito, come sopra detto, che la situazione

all'esame del giudice a quo rimane estranea alla ratio della norma

stessa;

che la questione va, quindi, dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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