Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/12/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

della regione siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in

materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le

elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di

controllo, il personale della amministrazione regionale e degli enti

locali. Abrogazione di norme), promosso con ordinanza emessa il 13

maggio 1997 dalla Corte d'appello di Palermo, iscritta al n. 533 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Leone Vincenzo e Palermo Mariano,

nonché l'atto di intervento della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per Leone Vincenzo e Palermo

Mariano e l'avvocato Francesco Castaldi per la regione siciliana;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 maggio 1997, pervenuta a

questa Corte il 14 luglio 1997, la Corte d'appello di Palermo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli articoli 25, secondo comma, 70 e 3 della Costituzione, dell'art.

23 della legge della regione siciliana 12 novembre 1996, n. 41

(Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli

enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali

concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato

regionale di controllo, il personale della amministrazione regionale

e degli enti locali. Abrogazione di norme);

che la disposizione impugnata sostituisce il testo originario

dell'art. 67 della legge regionale n. 29 del 1951 sull'elezione dei

deputati all'assemblea regionale, ai cui sensi, per le violazioni

della stessa legge, si osservavano, in quanto applicabili, le

disposizioni penali della legge per l'elezione della Camera dei

deputati, ciò che comportava l'applicazione del termine ordinario di

prescrizione dei reati. Il nuovo testo prevede invece che per le

violazioni della legge elettorale si osservano le disposizioni di cui

all'art. 1, ultimo comma, della legge (statale) n. 108 del 1968

sull'elezione dei consigli delle regioni ordinarie, ai cui sensi,

salvo quanto disposto dalla stessa legge, per le elezioni dei

consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione ed

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e

successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei

comuni con oltre cinquemila abitanti: il che comporterebbe

l'applicazione, in forza dell'art. 100 del medesimo testo unico, di

un termine speciale di prescrizione di due anni, prolungabile al

massimo a tre;

che, secondo il giudice a quo il testo dell'art. 67 della legge

regionale n. 29 del 1951, come sostituito dall'art. 23 della legge

regionale n. 41 del 1996, contrariamente al testo precedente, non si

limiterebbe a richiamare, per le violazioni delle norme della stessa

legge, il "corrispondente complesso delle disposizioni penali"

previste per l'elezione della Camera dei deputati, ma prevederebbe

l'applicazione, alle violazioni delle norme stabilite per le elezioni

regionali (che sarebbero elezioni politiche), delle disposizioni

penali stabilite dal legislatore statale in materia di elezioni

comunali. Con ciò sarebbe violata la riserva di legge statale in

materia penale, sancita dagli artt. 25, secondo comma, e 70 della

Costituzione;

che, sotto altro profilo, la Corte remittente ritiene che la

norma denunciata contrasti altresì con l'art. 3 della Costituzione,

in quanto, nel prevedere un termine di prescrizione massimo di tre

anni, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in

presenza delle medesime violazioni aventi rilevanza penale, fra i

candidati e gli elettori della regione siciliana e quelli di altre

regioni a statuto speciale, per i quali, attraverso il richiamo

all'apparato sanzionatorio della legge elettorale per la Camera dei

deputati, varrebbe il termine ordinario di prescrizione;

che si sono costituiti, con memorie di identico contenuto, i

signori Mariano Palermo e Vincenzo Leone, parti del giudizio a quo

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo le parti, la norma regionale impugnata non ha

introdotto un regime penale differenziato, ma, al contrario, ha

sottoposto i candidati e gli elettori siciliani al medesimo regime

giuridico previsto per quelli di tutte le regioni ordinarie, onde

sarebbero infondate le censure di violazione del principio di

eguaglianza;

che, a maggior ragione, ad avviso delle parti, andrebbero

respinte le censure fondate sulla asserita esclusività della

potestà legislativa statale in materia penale, poiché nella specie

la regione si sarebbe limitata ad "esplicitare" che trova

applicazione anche in Sicilia la normativa statale applicabile alle

violazioni della disciplina sulle elezioni nelle regioni ordinarie,

normativa che resterebbe quella predisposta dal legislatore statale;

che è intervenuto il presidente della regione siciliana,

sostenendo in primo luogo che la questione sarebbe priva di

rilevanza, poiché, dovendosi nel giudizio a quo applicare sempre e

comunque la disposizione più favorevole al reo, l'eventuale

pronuncia della Corte non potrebbe esercitare in esso alcuna

influenza, neppure con riguardo alla formula di proscioglimento;

che, secondo l'interveniente, sarebbe comunque infondata la

censura di violazione della riserva di legge statale in materia

penale, la quale sarebbe rispettata quando la regione, nel

disciplinare una materia di propria competenza, rimandi alla

preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile; d'altra

parte, avendo la regione, in materia di elezione dell'assemblea

regionale, competenza legislativa primaria, vincolata al solo

rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia

elettorale, non potrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima una

disposizione mirante ad adeguare sul punto la legislazione regionale

a quella statale prevista per le regioni a statuto ordinario;

che, ad avviso dell'interveniente, parimenti infondata sarebbe la

censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché si

dovrebbe escludere un sindacato di uguaglianza mediante raffronto tra

normative di diversi statuti speciali, ed inoltre in materia

elettorale non sussisterebbe parità di situazioni fra le regioni

speciali, in quanto la regione siciliana godrebbe di una potestà

legislativa primaria particolarmente ampia;

Considerato che la questione, come proposta dalla Corte remittente,

si appalesa intrinsecamente contraddittoria;

che, infatti, si denuncia, per violazione della riserva di legge

statale in materia penale, la disposizione legislativa regionale che

ha novellato il testo dell'art. 65 della legge elettorale,

implicitamente ritenendosi che l'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale darebbe luogo, nel processo a quo

all'applicazione della norma legislativa preesistente (cui si

collegherebbe il termine ordinario di prescrizione): senza tener

conto che la disposizione originaria, sostituita dalla novella del

1996, era contenuta anch'essa in una legge regionale e interveniva

nella materia penale, attraverso il rinvio ad una legge statale

(quella per l'elezione della Camera dei deputati) di per sé

inapplicabile alle elezioni dell'assemblea regionale siciliana:

sicché lo stesso vizio di incompetenza denunciato a proposito della

disposizione impugnata non potrebbe non riguardare anche quella da

essa sostituita;

che, peraltro, nella prospettazione del giudice a quo, si

censura, contraddittoriamente, non già l'esistenza in quanto tale di

una norma regionale incriminatrice, viziata da incompetenza (a cui

dovrebbe conseguire, attraverso la dichiarazione di

incostituzionalità, il venir meno della stessa norma incriminatrice

e quindi del reato per cui si procede), ma la sostituzione,

attraverso il rinvio alla legge sulla elezione dei consigli regionali

ordinari anziché, come nella norma antecedente, alla legge sulla

elezione della Camera dei deputati, di un regime penale ad un altro

per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni

dell'assemblea regionale siciliana: regime, quello introdotto,

considerato dallo stesso giudice remittente come ingiustificatamente

differenziato rispetto a quello in vigore in altre regioni a statuto

speciale, e per questa ragione in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che la rilevata contraddittorietà della questione ne comporta la

manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della regione

siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di

permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed

integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi

degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale

della amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di

norme), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e

3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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