Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il

27 aprile 1996 dal pretore di Pisa sul ricorso proposto da Conti

Gabriella contro l'INPS, iscritta al n. 775 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Conti Gabriella e dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Conti Gabriella

nei confronti dell'INPS, il pretore di Pisa, con ordinanza emessa il

27 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione

delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed

altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in

cui non prevede, nell'ipotesi di prepensionamento delle lavoratrici

del settore siderurgico, che queste possano godere dello stesso

accredito di anzianità contributiva stabilito per i lavoratori dello

stesso settore;

che, a parere del giudice a quo, il mancato riconoscimento in

favore della ricorrente dello stesso accredito contributivo previsto

per i lavoratori maschi dello stesso settore si risolverebbe

nell'omessa considerazione da parte dell'INPS di quelle pronunce

della Corte costituzionale che, con riguardo a casi analoghi, avevano

riconosciuto alla lavoratrice il diritto a conseguire la medesima

anzianità contributiva prevista per i lavoratori;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la parte privata chiedendo l'emissione di un provvedimento

che non si discosti da quanto già in precedenza affermato da questa

Corte;

che nel giudizio si è anche costituito l'INPS rilevando che

identica questione risulta essere stata già decisa con le recenti

ordinanze nn. 192 e 308 del 1996 e concludendo, pertanto, per la

declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, nel

decidere analoga questione di legittimità costituzionale, ha

ritenuto che l'art. 8 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in

legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n.

451, prevedente un piano di prepensionamento dei lavoratori

siderurgici di età non inferiore a cinquant'anni se uomini e a

quarantasette se donne, deve essere interpretato nel senso che esso

attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità

contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci

anni;

che successivamente identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata, da ultimo, con ordinanza n. 308 del 1996;

che non essendo stati prospettati ulteriori e nuovi motivi di

censura, la questione relativa alle lavoratrici del settore

siderurgico deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme

in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, dal pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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