Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bislegge 333/1992
  • art. 3legge 359/1992
  • art. 5-bislegge 359/1992
  • art. 3legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma

7-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto

1992, n. 359, promossi con ordinanze emesse il 13 febbraio (n. 2

ordinanze) e l'11 marzo 1998 dal tribunale di Potenza, il 9 gennaio

1998 e il 21 novembre 1997 dal tribunale di Busto Arsizio, il 19

marzo 1998 dal tribunale di Udine e il 2 giugno 1997 dal tribunale di

Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595, 637, 638, 693

e 727 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 36, 38, 40 e 41, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto

che, con tre ordinanze di identico contenuto, due delle quali

emesse in data 13 febbraio 1998, l'altra l'11 marzo 1998 (r.o. nn.

593, 594, e 595 del 1998), nel corso di altrettanti procedimenti

civili aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da c.d.

occupazione appropriativa, il tribunale di Potenza ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art.5-bis comma 7-bis

della legge 8 agosto 1992, n. 359 (recte: del d.-l. 11 luglio 1992,

n. 333, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica", convertito, con modificazioni, nella detta legge n. 359

del 1992), introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, ad avviso del giudice a quo sarebbe irragionevole, pur nella

nuova misura prevista dalla norma in questione a seguito della

sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1996, per il suo

carattere irrisorio, il quantum del risarcimento, nelle ipotesi di

occupazione illegittima della p.a., rispetto al ristoro integrale del

danno, donde il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 42, secondo

comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che, sotto altro profilo, la norma denunciata, unificando il

parametro assunto ai fini della determinazione del risarcimento

dovuto in tutti i casi di occupazione acquisitiva, determinerebbe una

irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi di accessione

invertita di suoli agricoli o non edificabili, rispetto ai quali

l'indennizzo verrebbe commisurato, ai sensi del comma 4 dell'art.

5-bis sulla base del valore agricolo medio, e, quindi, secondo un

criterio prossimo a quello venale, e le altre, quelle cioè, in cui,

in applicazione della norma di cui all'impugnato comma 7-bis

l'ammontare verrebbe ad essere quantificato ad un livello inferiore;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze di cui si è

riferito, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha

preliminarmente eccepito la inammissibilità delle questioni

sollevate, osservando che l'assenza, nelle ordinanze di rimessione,

di qualsiasi cenno alla natura delle aree della cui occupazione si

tratta non consentirebbe la verifica della rilevanza delle questioni

stesse nei giudizi a quibus; e, nel merito, ha concluso per la

infondatezza escludendo il carattere irrisorio della differenza del

quantum risarcitorio rispetto a quello relativo alla indennità di

esproprio;

che la medesima questione è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, con

due ordinanze del tribunale di Busto Arsizio, la prima delle quali

emessa il 21 novembre 1997, e pervenuta alla Corte il 14 agosto 1998

(r.o. n. 638 del 1998), l'altra il 9 gennaio 1998, pervenuta alla

Corte il 16 settembre 1998 (r.o. n. 727 del 1998), con le quali il

Collegio rimettente ha posto in evidenza la ingiustificata

parificazione che si verrebbe a creare tra i proprietari di beni

legittimamente espropriati e quelli che vengono illecitamente privati

di beni per effetto di accessione invertita, il cui diritto non

sarebbe adeguatamente tutelato;

che anche il tribunale di Udine, con ordinanza del 19 marzo 1998

(r.o. n. 693 del 1998), ha impugnato la stessa norma in riferimento

agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con argomentazioni analoghe a

quelle già riferite con riguardo alle altre ordinanze, cui ha

aggiunto il rilievo relativo alla lamentata irragionevolezza del

discrimine temporale, fissato nella normativa denunciata, tra le

occupazioni acquisitive anteriori al 30 settembre 1996, per le quali

valgono i criteri di liquidazione del danno introdotti con il comma

7-bis dell'art. 5-bis e quelle successive a tale data, che sarebbero,

invece, soggette al risarcimento integrale del danno;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 693 del

1988, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza della questione;

che il tribunale di Perugia, con ordinanza del 2 giugno 1997,

pervenuta alla Corte il 16 settembre 1998 (r.o. n. 727 del 1998), ha

denunciato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 42, secondo

comma, della Costituzione, il predetto comma 7-bis osservando che

esso riproduce quasi integralmente il contenuto della disposizione

già dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza

della Corte costituzionale n. 369 del 1996;

che anche in tale giudizio ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura

generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito la

inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel

giudizio a quo nel quale si verte sulla occupazione illegittima di

aree non edificabili, mentre la norma in esame sarebbe applicabile

solo alle aree edificabili; nel merito, ha concluso per la

infondatezza.

Considerato che, avendo ad oggetto le diverse ordinanze di

rimessione identiche questioni, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi congiuntamente.

Considerato preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità

dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato in riferimento alle

ordinanze r.o. nn. 593, 594, 595 e 727 del 1998, sono prive di

fondamento, in quanto le ordinanze di rimessione contengono una

motivazione non implausibile sulla rilevanza delle relative

questioni;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono state

già dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 148 del

1999 e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;

che le questioni sollevate devono essere, pertanto, dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis

del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42,

secondo comma e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Potenza; agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma della

Costituzione, dal tribunale di Busto Arsizio e da quello di Perugia;

agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Udine, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13

ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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