Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio

1990 dal Tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra

Rossi Lino e la U.S.L. n. 40 di Rimini, iscritta al n. 323 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 il Tribunale

di Rimini, nel procedimento civile vertente tra Lino Rossi e U.S.L.

n. 40 di Rimini, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione,

dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

(Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui

l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto resta limitata - con

esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato -

alla fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali

comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che la Corte ha già ripetutamente affermato, in

passato, che la salute rappresenta, in forza dell'art. 32 della

Costituzione, un bene primario e fondamentale che impone piena ed

esaustiva tutela (sentenza n. 992 del 1988);

che proprio in vista di tali obiettivi rettamente è garantito

solo l'uso di farmaci regolarmente commerciabili, a norma di legge,

nel territorio dello Stato; al che non corrisponde, per contro,

l'incontrollato uso di prodotti esteri che non si uniformino alla

detta disciplina;

che pertanto, restando carente, in radice, ogni garanzia di

tutela così come qui descritta, la questione è da ritenersi

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre

1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in

riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale

di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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