Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53

(Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli

uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di

comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito

alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio

1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge

regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed

economico del personale dell'Amministrazione regionale per il

triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa

concernente lo stesso personale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso

proposto da Costa Licia contro l'Assessorato dei beni culturali,

ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana,

iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sul ricorso proposto

da Catalano Giuseppe ed altri, contro il Presidente della Regione

siciliana ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Costa Licia e di Catalano

Giuseppe ed altri nonché gli atti di intervento della Regione

siciliana;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1980 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1989

(pervenuta il 27 aprile 1990) e il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, è stata

sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23

dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per

i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in

posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale

trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e

14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della

legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale

per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa

concernente lo stesso personale), "nella parte in cui non estende

l'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di pensione al

personale statale collocato a riposo per limiti di età anteriormente

al 1° gennaio 1984", in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

che, avendo il legislatore stabilito una decorrenza del

beneficio in parola (1° gennaio 1984), non sarebbe contestabile

"l'esistenza di ingiustificata disparità di trattamento tra il

personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1984 e quello collocato a

riposo anteriormente" (come è il caso dei ricorrenti);

che è intervenuta in giudizio la Regione siciliana, deducendo

la razionalità della scelta del legislatore regionale che avrebbe

introdotto "una eccezione nel sistema retributivo del personale

statale già collocato a riposo quando ancora il relativo originario

rapporto di impiego non aveva subito modificazioni per non essere

transitato detto personale in ruoli regionali";

che viene quindi richiamata la giurisprudenza costituzionale in

ordine alla legittimità di un differenziato trattamento applicato

alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,

concludendosi per l'infondatezza della questione.

Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni

identiche, talché possono essere decise con un'unica pronuncia;

che va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale, giacché, come dedotto dalla Regione,

l'innovazione in oggetto non è in sé irrazionale, mentre, come da

giurisprudenza costante di questa Corte, "la fissazione di un momento

temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque

modificazione normativa", anche se ciò comporti "un differenziato

trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti

diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di

per sé un elemento diversificatore";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,

della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53

(Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli

uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di

comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito

alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio

1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge

regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed

economico del personale dell'Amministrazione regionale per il

triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa

concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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