Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie)

promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Milano, iscritta al n. 567 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Capelli

Virgilio ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di

una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione

tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 6 febbraio

1985 (reg. ord. n. 567 del 1987), sollevava, in riferimento all'art.

3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni

ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle

privilegiate di guerra;

che tale differenza sembrava al giudice a quo ingiustificata,

con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi non fondata la questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 151 del 1981, ha

ritenuto non fondata una questione strettamente analoga, concernente

l'assoggettamento all'irpef delle pensioni che non siano privilegiate

di guerra;

che la sentenza suddetta escluse l'assimilabilità delle

situazioni poste a confronto, contrapponendo la funzione risarcitoria

delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi

bellici - per cui non è configurabile la nozione di reddito

imponibile - a quella delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse

sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative,

e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così

escluso da esse il carattere risarcitorio;

che tale ratio decidendi vale anche nel presente giudizio, non

trattandosi, come si è detto, di pensione di guerra e non essendo

configurabile quindi una funzione risarcitoria;

che nessun elemento nuovo è stato dedotto dall'ordinanza di

rimessione, la quale si è limitata a indicare genericamente e

assiomaticamente come ulteriore tertium comparationis le rendite

Inail, le quali, per contro, non avendo carattere assistenziale ma

previdenziale, sono anch'esse soggette al medesimo tributo (arg. ex

art. 34 d.P.R. cit.);

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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