Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26legge 55/1983

citata

  • art. 6d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, terzo

comma, ultima parte, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti

urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983),

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,

n. 131, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto

dall'immobiliare Torriani s.a.s. contro l'ufficio del registro di

Como iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento conseguente

all'impugnazione, da parte di una società in accomandita semplice,

dell'avviso di liquidazione dell'Invim straordinaria, la Commissione

tributaria di primo grado di Como ha sollevato, senza espressa

indicazione di alcun parametro, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28

febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della

finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

che a parere del giudice rimettente l'ufficio del registro di

Como, nel liquidare l'Invim dovuta dalla società ricorrente ai sensi

della norma censurata, aveva modificato il valore iniziale dei beni

in questione sulla base del cosiddetto "titolo di provenienza",

costituito dalla precedente dichiarazione Invim straordinaria

compiuta dalla società in data 29 giugno 1983;

che in quest'ultima dichiarazione la ricorrente, avvalendosi del

sistema di liquidazione forfettaria previsto dalla norma impugnata,

aveva indicato come valore finale, da assumere come iniziale per la

successiva dichiarazione, un valore di gran lunga inferiore rispetto

a quello poi realmente assunto;

che ad avviso del giudice a quo un simile sistema di imposizione,

oltre a frustrare le finalità del tributo sugli incrementi di

valore, viene ad assumere, in caso di liquidazione forfettaria, un

carattere intollerabilmente oneroso per il contribuente, tale da

determinare un prelievo fiscale in tutto assimilabile ad una sorta di

espropriazione, con violazione anche del principio della capacità

contributiva;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile per totale mancanza di motivazione sulla

rilevanza o, comunque, manifestamente infondata;

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v.

sentenza n. 99 del 1997), "in caso di omissione, nel dispositivo

dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri

costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente

proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino

chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal

contesto della motivazione";

che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si deduce che

i parametri invocati sono gli artt. 42, secondo comma, e 53, primo

comma, della Costituzione;

che secondo l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la base

imponibile ai fini dell'Invim è data dalla differenza tra il valore

finale del bene e quello iniziale, dovendosi intendere per valore

iniziale l'ultimo valore fiscalmente noto all'amministrazione

tributaria (quale risulta dall'atto d'acquisto tra vivi o per causa

di morte o, comunque, dalla precedente tassazione);

che la norma impugnata, nell'istituire un'Invim straordinaria, ha

consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta

ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno,

stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta "si assume

come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della

tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato

dell'incremento imponibile forfettariamente determinato";

che questa Corte ha già ribadito che "il ricorso alle

presunzioni legali in materia tributaria è lecito, essendo volto a

proteggere l'interesse generale contro ogni tentativo di evasione"

(sentenza n. 137 del 1997), a condizione che tali presunzioni si

fondino su indici "concretamente rivelatori di ricchezza e idonei,

perciò, a conferire all'imposizione una base non fittizia"

(ordinanza n. 586 del 1987);

che comunque nel caso specifico la liquidazione del tributo in

via forfettaria è rimessa alla libera scelta del contribuente, il

quale deve valutare la convenienza di tale opzione nel momento del

pagamento dell'Invim straordinaria, con la consapevolezza che il

valore indicato come finale a seguito del calcolo a forfait dovrà

essere assunto come iniziale per la dichiarazione Invim successiva;

che la stessa natura non obbligatoria del sistema di calcolo

contestato vale ad escludere i lamentati vizi di legittimità

costituzionale, poiché l'elevato incremento di valore oggi rilevato

dall'ufficio del registro è conseguente alla modestia di quello

denunciato dal contribuente all'atto del precedente pagamento

dell'Invim.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, terzo comma, ultima parte, del d.-l. 28

febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della

finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata, in

riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 53, primo comma, della

Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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