Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.

10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 18 agosto

1997 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, iscritta

al n. 749 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene,

nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione

di cui all'art. 674 del codice penale, per avere incenerito rifiuti

speciali a cielo aperto, in data 18 agosto 1997 ha nuovamente

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi), nella parte in cui stabilisce una sanzione

più grave di quella prevista dall'art. 674 cod. pen., per le sole

ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso impianto di

innocuizzazione e di eliminazione non autorizzato e non anche per le

ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento a

cielo aperto;

che nel medesimo procedimento penale il giudice remittente aveva

già sollevato la questione che oggi torna all'esame di questa Corte,

la quale, con ordinanza n. 221 del 3 luglio 1997, dopo aver rilevato

che la disposizione censurata era contenuta in un atto legislativo

espressamente abrogato dall'art. 56 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui

rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), aveva disposto la

restituzione degli atti al pretore per un nuovo esame della

rilevanza;

che il remittente, nel valutare nuovamente la rilevanza della

questione, asserisce che la fattispecie di cui all'art. 25 del d.P.R.

n. 915 del 1982 sarebbe stata sostituita dalle previsioni di cui agli

artt. 51 e 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

che le nuove disposizioni, a suo avviso, prevederebbero "un

impianto sanzionatorio surdimensionato, sia pur soltanto quanto alla

pena pecuniaria, cumulativa con quella detentiva, rispetto al

previgente impianto edittale", sicché, trattandosi di norme meno

favorevoli al reo, "non potrebbero tenere luogo delle previgenti

quanto alle condotte tenute sotto l'impero della precedente normativa

sullo smaltimento dei rifiuti"; ne conseguirebbe che, nonostante

l'intervenuta abrogazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982,

non sarebbe venuta meno la necessità che questa Corte si pronunci

nel merito in ordine alla questione di costituzionalità già

sollevata e che viene pertanto riproposta;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,

devono ritenersi interamente reiterate le motivazioni già svolte

nella precedente ordinanza di remissione, che cioè l'art. 25 del

d.P.R. n. 915 del 1982 contrasterebbe con gli artt. 3 e 9 della

Costituzione, in quanto, se si applicasse il solo art. 674 cod. pen.

al fatto di chi incenerisce rifiuti speciali a cielo aperto e senza

un apposito impianto risulterebbe punita meno gravemente una condotta

che possiede maggiore impatto ambientale, con conseguente

arretramento della tutela approntata dagli evocati principi

costituzionali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, sul rilievo

che la valutazione di maggiore pericolosità della condotta

sanzionata dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella

descritta nell'art. 674 cod. pen., sarebbe espressione non

censurabile della discrezionalità del legislatore.

Considerato che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di

Thiene, denuncia, in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione,

l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, nella parte in cui prevede una

sanzione più grave di quella stabilita dall'art. 674 cod. pen., per

le sole ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso

impianto non autorizzato, e non anche per le ipotesi in cui i

medesimi rifiuti vengano accatastati su un'area e inceneriti a cielo

aperto senza l'utilizzazione di alcun impianto;

che all'esame nel merito della suddetta questione, reiteratamente

sollecitato dal remittente, osta il secondo comma dell'art. 25 della

Costituzione, il quale, nell'affermare il principio che nessuno può

essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima

del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa

introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati o che

l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o

aggravare figure di reato già esistenti (v., da ultimo, sentenze nn.

330 del 1996 e 411 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997, 432, 332 e

288 del 1996, 132 e 25 del 1995);

che pertanto la questione, dichiaratamente tesa a provocare una

pronuncia di questa Corte in malam partem attraverso l'ampliamento di

una fattispecie punitiva più grave, deve essere ritenuta

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai

rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e

nocivi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9 della

Costituzione, dal pretore di Vicenza, sezione distacca di Thiene, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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