Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del

Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo

unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione

siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito

Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito

Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, I sezione civile, con due

ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse

nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso

Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le

stesse parole (salvo, nell'ordinanza del 7 febbraio 1986, la

precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca

anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto

Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle

leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),

con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,

nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unità

sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione;

che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto

si evince dalle ordinanze - dal trattamento deteriore fatto dalla

legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell'isola e dalla

conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino

di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a

quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981

n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle

cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e

circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al

Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna

particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;

che nessuno è intervenuto o si è costituito nella causa;

Considerato che è incomprensibile la ragione che ha indotto il

Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due

ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra

abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a

questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che

sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari,

ma che non può essere apprezzata;

che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente

essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;

che l'art. 5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola è stato

già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto

ogni profilo, e perciò anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in

esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n.

1062, e la questione è stata poi dichiarata manifestamente

inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15;

che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto

Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle

leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),

con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21

marzo 1986, perché l'illegittimità costituzionale è già stata

dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45

e 6 dicembre 1988 n. 1062.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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