Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19legge 429/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto

comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 1982,

n. 516, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto

da Baudino Giovanni Francesco contro l'Ufficio imposte dirette di

Sanremo, iscritta al n. 1117 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 18 luglio 1991 (r.o. n. 1117 del

1996), pervenuta alla Corte costituzionale il 12 settembre 1996, la

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo ha sollevato - nel

giudizio proposto da Baudino Giovanni Francesco contro l'Ufficio

imposte dirette di Sanremo - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, quinto comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme

per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1982, n. 516;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione denunciata si

porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, là dove

equipara a fini tributari o quantomeno non differenzia la posizione

di chi non aveva presentato la denunzia dei redditi, pur essendovi

tenuto, e quella di chi non l'aveva presentata in quanto non vi era

tenuto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che,

nell'evidenziare la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni

indicazione circa la controversia pendente innanzi al giudice a quo

nonché di qualsiasi cenno di motivazione sulla rilevanza della

questione, ha chiesto che la questione stessa venga dichiarata

inammissibile ovvero infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna

indicazione sulla fattispecie all'esame del giudice a quo né

minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della

proposta questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del d.-l. 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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