Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1998

Altra decisione · depositata il 27/11/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.

24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione

degli uffici dell' Amministrazione civile del Ministero

dell'interno), e della tabella allegata; dell'art. 2, primo comma,

del d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto

comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312) convertito in

legge 24 marzo 1986, n. 78; dell'art. 1 del d.-l. 26 giugno 1989, n.

240 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale

di taluni ruoli del Ministero dell'interno) convertito in legge 4

agosto 1989, n. 287 e della tabella allegata, promosso con ordinanza

emessa il 10 dicembre 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso

proposto dal Ministero dell'interno contro Lauretta Navarra ed altri,

iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Lauretta Navarra ed altre nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Lucio Filippo Longo per Lauretta Navarra ed altre e

l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 dicembre

1996, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli

10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e

organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero

dell'interno), e tabella allegata, 2, primo comma, del d.-l. 28

gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto comma

dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), nel testo introdotto

dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, e 1 del d.-l. 26

giugno 1989, n. 240 (Norme per la definizione dei profili

professionali del personale di taluni ruoli del Ministero

dell'interno), nel testo risultante dalla legge di conversione 4

agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, "nella parte in cui non

consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con

professionalità di interprete-traduttore e di esperto in lingue

straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei

profili, in IX e, quindi anche in VIII, qualifica, secondo le

previsioni (...) del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44";

che, secondo quanto premette il giudice a quo la legge 1 aprile

1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell' Amministrazione della pubblica

sicurezza) ha delegato il Governo ad emanare una particolare

disciplina organizzativa per l'ordinamento del Ministero dell'interno

e il d.P.R. n. 340 del 1982, che ne è seguito, ha ordinato il

personale dell'Interno in due tabelle, nella seconda delle quali sono

indicate le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali;

che, secondo il rimettente, nella tabella da ultima menzionata la

sistemazione dei dipendenti con professionalità linguistica è

prevista nel VI livello, se semplici assistenti linguistici con

funzioni di mera traduzione, e nel VII livello, se

traduttori-interpreti;

che la legge n. 78 del 1986, introducendo per la generalità dei

pubblici dipendenti la nona qualifica funzionale, ha sì stabilito

che i relativi profili e modalità di accesso dovevano essere

individuati mediante la procedura contrattuale della legge-quadro, ma

"ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale

dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121", in tal modo

conservando una specialità non più revocata - ad avviso del

Consiglio di Stato - dai successivi accordi concernenti il comparto

"Ministeri", né dalla legislazione per la ristrutturazione dei

profili per il personale del Ministero dell'interno (d.-l. n. 240 del

1989, convertito in legge n. 287 del 1989);

che, secondo il collegio, non esisterebbe alcuna ragione, di

carattere organizzativo o funzionale, per giustificare, all'interno

del comparto "Ministeri", un trattamento differenziato della

categoria del personale statale con professionalità linguistica,

tanto più che anche nell'ordinamento dell'Interno sarebbero

riscontrabili categorie di personale inquadrate nella nona qualifica

funzionale;

che alcune delle parti private del giudizio principale si sono

costituite davanti alla Corte costituzionale prospettando "una

ricostruzione interpretativo-sistematica della disciplina (...) che

affermi l'applicabilità immediata e diretta della normativa

generale, prevista per tutto il personale ministeriale di

professionalità linguistica, anche ai dipendenti del Ministero

dell'interno", e, soltanto in via subordinata, hanno aderito alle

ragioni di incostituzionalità evidenziate dal rimettente;

che è intervenuto nel giudizio incidentale il Presidente del

Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo perché la Corte dichiari la questione

inammissibile o non fondata.

Considerato che successivamente alla proposizione della questione

di legittimità costituzionale, in data 26 febbraio 1998, è stato

sottoscritto, ai sensi dell'art.1, comma 3, del contratto collettivo

nazionale di lavoro (CCNL) del comparto "Ministeri" del 16 maggio

1995, l' accordo successivo per il personale dell' Amministrazione

civile dell'interno (in Gazzetta ufficiale supplemento ordinario n.

106 del 5 giugno 1998);

che il testo in parola prevede, tra l'altro, che "al personale

dell'amministrazione civile dell'Interno si applicano i profili

professionali istituiti dal d.P.R. n. 1219 del 1984 e dal d.P.R. n.

44 del 1990" (art.1); e, ancora, che "le parti si danno atto che al

personale di cui al presente accordo si applica comunque il CCNL del

comparto Ministeri" (art. 6);

che, inoltre, a seguito della stipulazione del suddetto accordo

successivo, sono divenute "inapplicabili" nei confronti del personale

che ne è oggetto - ai sensi dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29 - le disposizioni di legge e di regolamento che

siano in contrasto con quelle definite nell'accordo stesso, ed in

particolare il denunciato art. 10 del d.P.R. n. 340 del 1982 (art.7);

che, infine, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni

sindacali di categoria, quali parti del medesimo accordo, hanno

espressamente convenuto (Dichiarazione congiunta n.1) - sulla

premessa della possibilità di adozione, nell'ambito

dell'Amministrazione civile dell'Interno, di tutti i profili

professionali previsti per le altre amministrazioni pubbliche - la

futura istituzione anche di profili di professionalità linguistica

di ottava (revisore) e nona (direttore) qualifica funzionale;

che, pertanto, la sopravvenienza del predetto atto appare

suscettibile di alterare il quadro normativo di riferimento del

giudice a quo così da postulare un rinnovato esame dei profili di

rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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