Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dal Commissario per la liquidazione

degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti

del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia,

con ricorso depositato in Cancelleria il 30 luglio 1993 ed iscritto

al n. 49 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con note nn. 4389, 4531 e 4791 in data,

rispettivamente, 7, 11 e 22 giugno 1993, il Ministero

dell'agricoltura e foreste ha disposto il trasferimento degli uffici

e dell'archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi

civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria dalla sede in Roma, Largo

di Torre Argentina 11, dove non possono più essere allogati, presso

i locali demaniali di via Sallustiana 10, malgrado la decisa

opposizione del Commissario, che giudica tali locali inidonei

all'esercizio delle sue funzioni;

che il Ministero di grazia e giustizia, con nota n. 60/43 del 25

giugno 1993, si è dichiarato incompetente "in merito al trasloco di

cui trattasi";

che in seguito ai detti provvedimenti il Commissario, con

ricorso depositato il 30 luglio 1993, ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro

dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia, chiedendo a

questa Corte di:

a) dichiarare che la competenza a provvedere i commissariati

agli usi civici dei locali d'ufficio, dei servizi e del personale di

segreteria appartiene oggi, de iure condito, non più al Ministro

dell'agricoltura, ma al Ministro di grazia e giustizia ai sensi

dell'art. 110 della Costituzione, annullando di conseguenza le note

sopra indicate dei rispettivi Ministeri;

b) in subordine, ove fosse ritenuta la vigenza dell'art. 38

della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che attribuisce la competenza al

Ministero dell'agricoltura, dichiarare che essa non consente di

imporre al Commissario, in contrasto con l'art. 104, primo comma,

della Costituzione, la propria decisione in ordine alla scelta della

sede, delle modalità e dei tempi del trasloco, annullando di

conseguenza le note sopra indicate del Ministero dell'agricoltura;

c) in ulteriore subordine, sollevare d'ufficio davanti a se

medesima questione di legittimità costituzionale del citato art. 38

della legge sugli usi civici, per contrasto con gli artt. 3 e 97

della Costituzione;

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata in questa fase a

delibare senza contraddittorio l'ammissibilità del ricorso, in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza";

che a tal fine deve ulteriormente accertarsi, sempre in linea di

sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, di ordine soggettivo

e oggettivo, necessari a norma dell'art. 37, primo comma, per aversi

conflitto tra poteri dello Stato rientrante nella previsione

dell'art. 134 della Costituzione;

che nella specie palesemente non sussiste materia di conflitto,

posto che il potere rivendicato nei confronti del Ministro

dell'agricoltura non appartiene al Commissario ricorrente, bensì,

secondo la sua interpretazione fondata sull'art. 110 della

Costituzione, al Ministro di grazia e giustizia;

che non è prospettabile nemmeno un'invasione delle attribuzioni

giurisdizionali spettanti al Commissario, limitativa dell'autonomia

garantitagli dall'art. 104 della Costituzione, atteso il principio di

effettività della funzione giurisdizionale, in quanto momento

necessario dell'ordinamento, la quale non può essere impedita o

sospesa da carenze o insufficienze dei locali o dei servizi forniti

dall'organo amministrativo preposto all'organizzazionemateriale della

funzione (cfr. ord. n. 23 del 1993);

che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione

di ammissibilità del ricorso, onde la Corte è dispensata

dall'esaminare se spetti ai singoli Ministri la legittimazione a

resistere al presente conflitto;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto dal Commissario per la liquidazione degli

usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti del

Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia con

l'atto in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso

n. 49 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 17 della presente

Gazzetta Ufficiale.

ECLI:IT:COST:1993:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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