Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10,

secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195

(Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed

altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni

Toscana, Puglia, Lombardia e Liguria, notificati, rispettivamente, il

27, il 30 ed il 31 marzo 1992, depositati in cancelleria il 1°, il 7

e l'8 aprile 1992 ed iscritti ai nn. 32, 38, 41 e 42 del registro

ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ricorso depositato il 1° aprile 1992 la Regione

Toscana ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 3 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, per violazione

degli artt. 117, 118, 119, 3, 97 e 128 della Costituzione;

che la norma in questione prevede che il termine massimo di

centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di

cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n.

702, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3)

deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita

approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle

osservazioni da parte del consiglio comunale;

che con analogo ricorso, depositato il 7 aprile 1992, la Regione

Puglia ha impugnato il medesimo art. 3, con riguardo agli artt. 3 e

117 della Costituzione, aggiungendo che con propria legge regionale

(n. 54 del 31 maggio 1980) essa aveva disciplinato il procedimento di

formazione ed approvazione del piano, secondo le indicazioni

contenute nell'art. 9 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702;

che la Regione Lombardia, con ricorso depositato l'8 aprile

1992, ha denunciato, in riferimento ai medesimi parametri invocati

dalla Regione Puglia, gli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte,

del citato decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195;

che, infine, anche la Regione Liguria, con ricorso depositato

l'8 aprile 1992, ha denunciato il più volte citato art. 3, in

relazione agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, la quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che i quattro ricorsi, proposti contro disposizioni

del medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che il decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 101 del 25 febbraio 1992;

che pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte

(cfr. da ultimo ordinanza n. 165 del 1991), le questioni di

legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo

comma, seconda parte, del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195

(Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed

altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3,

97, 115, 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana,

dalla Regione Puglia, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Liguria

con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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