Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n.

1 della legge 18 dicembre 1981 n. 743 (delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto) e del D.P.R.

18 dicembre 1981, n. 744 (concessione di amnistia e di indulto),

promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1982 dal Pretore di

Salò, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Salò ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 lett.

c) n. 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 743, e del D.P.R. 18

dicembre 1981 n. 744 in relazione agli articoli 76 e 79 della

Costituzione, nella parte in cui rispettivamente la legge n. 743/81

non ha indicato i criteri e i principi direttivi della delega e il

D.P.R. 744/81 ha modificato il contenuto della legge in assenza dei

criteri e dei principi determinativi dell'amnistia;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. c)

n.1 del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 3

della Costituzione nella parte in cui prevede la esclusione

dell'amnistia per i soli reati edilizi di minima entità, realizzati

in assenza di concessione e con violazione di interessi pubblici

tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi urbanistici" e

consente, invece, la applicazione della amnistia ai medesimi reati

che abbiano leso interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in

"strumenti normativi;

Considerato che nell'ordinanza è affermata l'inapplicabilità

comunque dell'amnistia ai fatti oggetto del giudizio, in quanto la

violazione riguarda un piano urbanistico locale;

che un eventuale accoglimento delle questioni sollevate, lungi

dal comportare un'estensione del beneficio, condurrebbe a ridurne

ulteriormente le ipotesi di applicabilità, ferma comunque restando

quella attuale;

che, quindi, risultando l'auspicata sentenza della Corte

inutiler data, la questione è irrilevante ex actis;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, lett. c), n. 1 della legge 18 dicembre

1981, n. 743, 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744,

nonché dell'intero d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, promossa dal

Pretore di Salò con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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