Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1991

Altra decisione · depositata il 31/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 75/1990

usata come parametro

citata

  • art. 2legge 429/1982
  • art. 3legge 7/1991
  • art. 2legge 516/1982
  • art. 7legge 516/1982
  • art. 8legge 7/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di

amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal

Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Compagnone

Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale

penale di Forlì ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), "nella

parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento,

di impossibilità di effettuare il versamento nel termine da tale

norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o

infondatezza della questione;

Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato

contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto

1982, n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali

dal febbraio all'ottobre 1984 e che lo stesso è stato dichiarato

fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale

fino all'aprile 1985);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3

del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa

configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;

che l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,

n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei

periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art.

3 ha efficacia retroattiva;

che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,

n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del

decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7

agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso

di rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino

alla scadenza del versamento rateale", onde consentire la

regolarizzazione;

che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti

al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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