Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1976

Altra decisione · depositata il 19/02/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 bis della

legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22 (esercizio

di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di

urbanistica e di edilizia popolare), come modificata dalla legge

regionale 14 agosto 1969, n. 29, promosso con ordinanza emessa il 22

marzo 1973 dal tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente

tra Komjanc Giuseppe e Afra e il comune di Mossa, iscritta al n. 183

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973 e nel Bollettino Ufficiale della

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 13 giugno 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta regionale del

Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti;

udito l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento all'art. 5, n. 11, dello Statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1, la questione di costituzionalità dell'art. 64 bis della

legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla legge

della stessa Regione 14 agosto 1969, n. 29, per cui "il provvedimento

di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per

l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale,

implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la

dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, quando tali

effetti già non si siano verificati ai sensi dell'art. 61 o in forza

di altre disposizioni di leggi statali o regionali".

Considerato che la difesa della Regione, nelle sue deduzioni,

afferma che nel decreto del Presidente della Giunta regionale 17

settembre 1971, n. 1794, in relazione al quale è sorta la questione di

legittimità costituzionale, "è precisato che il progetto generale di

massima ed il progetto esecutivo dell'impianto polisportivo (ammesso al

contributo regionale) furono ritualmente sottoposti all'esame del

comitato tecnico provinciale di Gorizia (organo tecnico di controllo

della Regione) e conseguirono una valutazione favorevole ai sensi e per

gli effetti dell'art. 61 della citata l.r. 18 ottobre 1967, n. 22,

modificata con l.r. 14 agosto 1969, n. 29";

che peraltro dagli atti di causa pervenuti a questa Corte non

risulta se nella fattispecie sussistano, agli effetti della

dichiarazione implicita di pubblica utilità, i requisiti dello art. 61

ovvero quelli dell'art. 64 bis della ricordata legge regionale;

che inoltre non risulta se siavi stata prefissione di termini per

lo svolgimento della procedura espropriativa e per l'inizio e

compimento dei lavori;

che pertanto si rende necessario ordinare la restituzione degli

atti al giudice a quo, perché motivi in merito alla rilevanza della

questione di legittimità costituzionale sotto gli indicati profili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Gorizia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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