Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/2001

Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 10 e 15,

comma primo, ultima parte, della legge della Regione Sicilia,

approvata il 17 novembre 2000, recante "Disposizioni per

l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori

socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione

del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

notificato il 21 novembre 2000, depositato in Cancelleria il 1

dicembre 2000 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2000.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, 97 e 128 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000,

recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti

utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di

lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei

disabili";

che il ricorrente premette che il provvedimento legislativo

impugnato - volto a promuovere il graduale inserimento nel mercato

del lavoro di oltre 60.000 disoccupati, in gran parte impegnati in

lavori socialmente utili presso pubbliche amministrazioni dell'isola,

nel quadro di progetti finanziati con fondi regionali e statali - è

stato adottato in un "clima di assillante urgenza che,

verosimilmente, ha condotto all'approvazione di estemporanei

emendamenti inficiati da evidenti vizi di illegittimità

costituzionale";

che nel ricorso si censurano tre disposizioni della legge

regionale impugnata, successivamente omesse in sede di promulgazione

parziale della stessa da parte del Presidente della Regione:

l'art. 3, il quale, al fine di disporre di una struttura tecnica di

supporto e di coordinamento delle iniziative per l'occupazione e le

politiche sociali, prevede che "il Presidente della Regione è

autorizzato a promuovere la costituzione di una società con la

partecipazione di Italia lavoro s.p.a. sottoscrivendo le quote di

capitale di competenza della Regione", autorizzando così, in

contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la

costituzione di una società mista e la conseguente sottoscrizione

delle quote di capitale di competenza della Regione "senza provvedere

nel contempo né alla quantificazione dell'impegno a carico del

bilancio regionale, né tanto meno alle risorse con cui fare fronte

ai nuovi oneri conseguenti"; l'art. 10, a norma del quale "le

disposizioni di cui all'art. 43, commi 1 e 2, della legge regionale

7 agosto 1997, n. 30 si applicano anche al personale delle

associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle

disposizioni vigenti", che estende le misure assistenziali previste

dalla richiamata legge regionale correlate a processi di

ristrutturazione aziendale - a "non meglio definite associazioni di

produttori agricoli", senza che l'attribuzione dei benefici risulti

subordinata "ad alcuna condizione di precarietà occupazionale",

risolvendosi la disposizione in una ingiustificata erogazione di

provvidenze, incompatibile con gli articoli 3 e 97 della

Costituzione; l'art. 15, comma 1, limitatamente all'inciso "impegnato

o già impegnato negli stessi", giacché tale disposizione che in

funzione di recupero e reinserimento sociale dei soggetti a rischio

prevede l'erogazione di un contributo straordinario di dieci miliardi

di lire al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di

politica attiva del lavoro "degli ex carcerati, dei soggetti dimessi

da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e

soggetti d'alcolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di

lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di

supporto dei relativi cantieri impegnato o già impegnato negli

stessi" è censurabile, in riferimento agli articoli 3 e 128 della

Costituzione, proprio nell'ultima parte del comma 1, per la rigida

individuazione ope legis del personale di supporto, destinata a

favorire "ben precisi destinatari che non sarebbero in tal modo

soggetti alla ordinaria procedura per il reclutamento e selezione dei

lavoratori";

che successivamente alla proposizione del ricorso la legge

impugnata dal Commissario dello Stato è stata parzialmente

promulgata dal Presidente della Regione Siciliana con l'omissione

delle disposizioni censurate e pubblicata nel Bollettino Ufficiale

della Regione Siciliana n. 54 del 28 novembre 2000 come legge

regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per

l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori

socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione

del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";

che con memoria del 1 marzo 2001, in prossimità della prima

data fissata per la trattazione in camera di consiglio, poi rinviata,

l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per

chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del

contendere, "poiché la legge è stata fatta oggetto di promulgazione

parziale da parte del Presidente della Regione, con omissione delle

disposizioni denunciate d'incostituzionalità, cosicché esse non

potrebbero più essere oggetto di successiva, separata

promulgazione".

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 novembre 2000,

recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti

utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di

lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei

disabili", è stata promulgata dal Presidente della Regione e

successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Siciliana n. 54 del 28 novembre 2000 come legge regionale 26 novembre

2000, n. 24, recante lo stesso titolo, con omissione degli articoli 3

e 10, nonché dell'inciso del comma 1 dell'art. 15 "impegnato o già

impegnato negli stessi", fatti oggetto di censura da parte del

Commissario dello Stato, sicché risulta definitivamente preclusa la

possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi

contenute;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa

Corte (ex plurimis ordinanze n. 382 e 381 del 2000; sentenze 225 e

162 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del

contendere nel presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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