Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto

comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13

gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul

ricorso proposto da Filippone Vincenzo contro il Ministero delle

Poste e Telecomunicazioni ed altra, iscritta al n. 307 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che Vincenzo Filippone, orfano di guerra, dipendente

dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ha chiesto, con

ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

la declaratoria del diritto a fruire del beneficio dell'anzianità

convenzionale, attribuito agli ex combattenti e categorie equiparate,

dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei

dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e

assimilati), nonché il computo di detta anzianità nella

determinazione della retribuzione, ricostruita sulla base di

disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli

accordi nazionali di lavoro;

che, nella specie, non trovava rispondenza il divieto di

applicazione per più di una volta dei benefici combattentistici,

stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di

attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970,

n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti

pubblici ex combattenti ed assimilati), circoscritto soltanto

all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata

in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha

stabilito non doversi procedere - in sede di successiva ricostruzione

economica prevista da disposizioni di carattere generale - al computo

delle maggiori anzianità di cui alla legge n. 336 del 1970, con il

conseguente riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già

in godimento;

che il TAR della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità di detta norma,

in quanto - se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della

legge n. 498 del 1992 - il ricorso andrebbe accolto in ossequio a una

concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio

attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge

n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal

servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche

nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi

accordi nazionali di lavoro;

che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione, perché avrebbe determinato una ingiustificata

disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa

condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi

accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio;

che la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per

effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei

maggiori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la

situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza

incertezze, in un arco di tempo ampio e consistente;

che la sostituzione del legislatore all'interprete attraverso

l'emanazione di una norma simulata come interpretativa, ma in realtà

abrogativa con efficacia retroattiva, sarebbe viziata, perché

interferirebbe nell'esercizio delle funzioni attribuite a un altro

potere costituzionale tanto da poter configurare uno sviamento

strumentale della funzione legislativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la

questione, con la sentenza n. 153 del 1994, manifestamente infondata

con l'ordinanza n. 299 del 1994, e manifestamente inammissibile con

l'ordinaza n. 351 del 1994;

che, non risultano nuovi profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23

dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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