Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza

emessa il 20 novembre 1989 dalla Commissione Tributaria di primo

grado di Verbania, sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca

contro l'Intendenza di Finanza di Novara, iscritta al n. 223 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Battaglia

Gianfranca nei confronti dell'Intendenza di Finanza di Novara per il

rimborso della somma di lire 27.000, versata a titolo di IRPEF per

l'anno 1987, la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania ha

sollevato, con ordinanza in data 20 novembre 1989, questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e

del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento agli artt. 2, 13,

19 e 21 della Costituzione ed in quanto obbligano il contribuente a

versare "quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per

costruire e conservare armi";

che l'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata,

altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte non vi sono

state costituzioni né interventi;

Considerato che il giudice a quo non ha motivato affatto sulla

rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, e

che anzi l'ha proposta dopo aver espressamente affermato la

infondatezza del ricorso;

che, quindi, non sussiste il nesso di pregiudizialità tra la

decisione di merito e la questione di legittimità costituzionale

che, invece, rimane fine a se stessa;

che, pertanto, essa è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2,

13, 19 e 21 della Costituzione, sollevata dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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