Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere

e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre

1994 dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno nel

procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni, iscritta

al n. 190 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico

del rag. Giovanni Ragazzi, il Collegio dei ragionieri della Provincia

di Livorno, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 1994, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953,

n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito

commerciale);

che a parere del Collegio rimettente la persistente vigenza di

una norma di contenuto identico ad altra (art. 38 d.P.R. 27 ottobre

1953, n. 1067), già dichiarata costituzionalmente illegittima,

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i

dottori commercialisti che, per effetto della caducazione della

citata norma non sono più soggetti all'automatica radiazione

dall'albo a seguito di condanna penale, ed i ragionieri che

continuano, invece, ad essere assoggettati a tale grave sanzione;

che nel giudizio avanti a questa Corte non si è costituita la

parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Considerato che, come correttamente rilevato dal Collegio

rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 158 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (art. 38

d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) del tutto identica a quella della

cui legittimità costituzionale ora si dubita;

che, tuttavia, la presente questione risulta sollevata da un

collegio locale dei ragionieri al quale, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (cfr. ord. n. 113 del 1990, sentenza.

n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza. n. 114 del 1970), non

può essere riconosciuta natura giurisdizionale, dovendo questa

essere attribuita solo ai Collegi o Consigli nazionali degli ordini

professionali;

che, pertanto, non potendo essere riconosciuta al Collegio

rimettente la legittimazione a sollevare questioni di legittimità

costituzionale, questa Corte non può prendere in esame la questione

di costituzionalità proposta né può, ex art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, dichiarare l'illegittimità costituzionale

derivata di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel

giudizio a suo tempo conclusosi con la declaratoria di

incostituzionalità; né, infine, può essere presa in esame in

questa situazione processuale la delicata problematica giuridica

concernente la possibilità della eventuale disapplicazione, da parte

della pubblica amministrazione, di una norma palesemente

incostituzionale, in quanto del tutto sovrapponibile ad altra già

caducata, ma non ancora formalmente dichiarata tale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953,

n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito

commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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