Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2002 · relatore Francesco Amirante

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.P.R. 1420/1971

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo

comma, della legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme

in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e

di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), promosso con

ordinanza emessa il 23 ottobre 2001 dal Tribunale di Sanremo nel

procedimento civile vertente tra Bruzzone Mirko e l'ENPALS, iscritta

al n. 954 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Bruzzone Mirko e dell'ENPALS

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale,

promossa nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di

assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il

ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera

effettivamente percepita, il Tribunale di Sanremo, in funzione di

giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 12, settimo comma, della legge (recte: d.P.R.) 31 dicembre

1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente

nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello

spettacolo);

che la norma impugnata - tanto nella sua versione originaria

quanto in quella attualmente vigente - stabilisce che il limite

massimo della retribuzione giornaliera utilizzabile per il computo

del trattamento pensionistico è fissato in lire 315.000, mentre per

i lavoratori assicurati col regime generale, gestito dall'Istituto

nazionale dellaprevidenza sociale, l'art. 21, comma 6, della legge

11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione eccedente quella

fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota

decrescente, ai fini della determinazione di un'ulteriore quota di

pensione che va a costituire parte integrante di quella già erogata;

che a dire del remittente, in sostanza, i lavoratori

assicurati dall'ENPALS vengono a trovarsi in una situazione peggiore

rispetto a quella di tutti gli altri, poiché la soglia della

retribuzione pensionabile è per loro fissata in lire 315.000

giornaliere, il che costituisce ancor più violazione del principio

di eguaglianza in quanto l'art. 2, terzo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971 stabilisce che le

retribuzioni fino ad un milione di lire vengono assoggettate a

prelievo contributivo in favore del Fondo pensioni gestito

dall'ENPALS;

che il sistema normativo così delineato verrebbe a creare

una "grave discriminazione tra categorie omogenee di cittadini", tale

da imporre una declaratoria di illegittimità costituzionale della

norma impugnata, nella parte in cui fissa la soglia di lire 315.000

per la retribuzione giornaliera pensionabile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

che si sono costituiti la parte privata ricorrente e

l'ENPALS, entrambi con atto depositato fuori termine.

Considerato che l'ordinanza del Tribunale di Sanremo non contiene

elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del requisito

preliminare della rilevanza, poiché non fornisce le necessarie

informazioni sulla fattispecie concreta posta all'esame del

giudicante;

che, in particolare, non vengono specificati il momento in

cui il ricorrente è stato collocato in pensione e quale sia il

titolo della medesima, né viene chiarito se ed in quale misura le

retribuzioni giornaliere da lui percepite abbiano ecceduto la soglia

pensionabile di lire 315.000;

che tale carenza di descrizione della fattispecie concreta,

traducendosi in un vizio di motivazione sulla rilevanza, determina la

manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in

materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di

assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo,

in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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