Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1985 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 6 del d.

Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l'elezione

dei consigli comunali nella Regione siciliana) promosso con ordinanza

emessa il 26 ottobre 1984 dalla Corte d'appello di Catania con

procedimento civile vertente tra La Spina Giuseppe e la Commissione

Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta n. 98 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 155 bis del 3 luglio 1985.

Visto l'atto di costituzione di Leonardo Bonaccorso;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, del d. Pres. Reg. Sic.

20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l'elezione dei consigli

comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui, affermando

l'ineleggibilità a consigliere comunale di "coloro che hanno lite

pendente con il Comune", prevede, per il cittadino siciliano, una causa

di ineleggibilità che, ai sensi della l. 23 aprile 1981 n. 154, non è

più operante per gli altri cittadini dello Stato;

che, nel presente giudizio si è costituito il sig. Leonardo

Bonaccorso, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Amato e Prof.

Antonio D'Atena, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della

questione;

considerato che la questione è stata già risolta con la sentenza

n. 162 del 1985 di questa Corte, che ha fra l'altro dichiarato,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, della legge Reg.

Sic. 9 marzo 1959 n. 3, riportato nell'art. 5, n. 6, del t. u. per

l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana approvato con

d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, "nella parte in cui prevede una

situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità";

che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la

riproposta questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. con

l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 5, n. 6, della legge Reg. Sic. 9

marzo 1959 n. 3, riportato nell'art. 5, n. 6, del t. u. per l'elezione

dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con d. Pres.

Sic. 20 agosto 1960 n. 3, la cui illegittimità costituzionale, "nella

parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di

incompatibilità", è già stata dichiarata con sentenza n. 162 del

1985.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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