Corte costituzionale

Ordinanza n. 383/2000

Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3,

della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione

dell'ordinamento del personale e degli uffici della Regione e

contrattualizzazione dei rapporti di lavoro individuali dei dirigenti

e degli altri dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990,

n. 241 ed altre disposizioni in materia di organizzazione), promosso

con ordinanza emessa il 17 novembre 1998 dal Consiglio di Stato, sui

ricorsi riuniti proposti dall'Associazione dei quadri direttivi e

dirigenti della Regione Abruzzo "DIRER-DIRAB" contro la Regione

Abruzzo ed altri, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio di appello avente ad

oggetto il diniego di sospensione dell'esecuzione, da parte del

Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, di alcuni

provvedimenti della Giunta regionale, concernenti la "pianta organica

provvisoria" del personale, nonché la disciplina e l'indizione di

concorsi interni per l'accesso alla qualifica dirigenziale - il

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quarta), ha

sollevato, con ordinanza del 17 novembre 1998, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della

Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 (Revisione dell'ordinamento del

personale e degli uffici della Regione e contrattualizzazione dei

rapporti di lavoro individuali dei dirigenti e degli altri

dipendenti, applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed altre

disposizioni in materia di organizzazione), il quale prevede

l'espletamento di concorsi interni per titoli e per esami, in vista

della copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta

organica, a seguito della verifica dei carichi di lavoro;

che il giudice rimettente ha denunciato la predetta

disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma,

della Costituzione, temporaneamente sospendendo, con separate

ordinanze, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, "sino all'esito

del giudizio incidentale di legittimità costituzionale".

Considerato che, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione,

è stata approvata e pubblicata la legge regionale 14 settembre 1999,

n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della

Regione Abruzzo) il cui art. 46, comma 2, ha abrogato espressamente

la disposizione denunciata;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la questione

sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio a

quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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