Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/2000

Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 5, e

28, della legge della Regione Siciliana approvata il 23 novembre

1999, recante "Riforma della disciplina del commercio", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

notificato il 1° dicembre 1999, depositato in cancelleria il 9

successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

con ricorso notificato il 1° dicembre 1999 e depositato il successivo

9 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di

alcune disposizioni della legge regionale approvata il 23 novembre

1999 (d.d.l. nn. 909, 920, 830 e 706), recante "Riforma della

disciplina del commercio", e segnatamente dell'art. 3, comma 5, in

riferimento agli artt. 3, 41, e 120 della Costituzione, nonché

all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della

disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in relazione ai limiti

posti dall'art. 14 dello statuto speciale, e dell'art. 28,

limitatamente all'inciso "anche a prescindere dai requisiti di cui al

comma 1", in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la prima delle disposizioni censurate prescrive per

l'esercizio dell'attività di vendita relativa al settore

merceologico non alimentare i medesimi requisiti professionali

previsti per il settore alimentare, introducendo, sia pure

transitoriamente, una limitazione, non prevista in ambito nazionale,

per lo svolgimento di un'attività professionale, mentre l'art. 28

della legge, introducendo un inciso nell'art. 30 della legge

regionale 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura), in tema di "assegnazione di

lotti nelle aree di sviluppo industriale", ad avviso del ricorrente

produrrebbe l'effetto di una ingiustificata sanatoria in favore di

soggetti che esercitano attività commerciali, in difetto di un

comprovato interesse pubblico;

che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio;

che con memoria dell'8 maggio 2000 il Commissario dello

Stato, rilevato che il Presidente della Regione Siciliana ha

promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 22

dicembre 1999, n. 28 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana n. 60 del 24 dicembre 1999), con omissione delle

disposizioni impugnate, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia

del contendere.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge

approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 23 novembre 1999,

recante "Riforma della disciplina del commercio", è stata promulgata

dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 5, comma 5,

nonché dell'inciso dell'art. 28 "anche a prescindere dai requisiti

di cui al comma 1", entrambi oggetto di censura, sicché risulta

definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia

alle disposizioni in essi contenute;

che, in conformità della costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto

ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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