Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 761/1979
  • art. 64d.P.R. 761/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 64 del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno

1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul

ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la Regione Liguria,

iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,

con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta a questa Corte il 28

febbraio 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in

relazione alle modalità di svolgimento delle operazioni di primo

inquadramento nel ruolo unico regionale del Servizio sanitario

nazionale, fanno riferimento a quella parte dell'allegato 2 dello

stesso d.P.R. n. 761 del 1979, in cui, per quanto riguarda il profilo

professionale di "assistente sociale coordinatore", vengono disposti

criteri difformi (anzianità di servizio - otto anni - nella

qualifica, per gli assistenti sociali provenienti da enti

ospedalieri, regioni od enti parastatali, ovvero possesso di una

specifica posizione funzionale - assistente sociale capo - per i

provenienti dagli enti locali), in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha eccepito

l'inammissibilità della questione;

Considerato che, peraltro, con sentenza n. 827 del 1988, questa

Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della

tabella di cui all'allegato 2 al predetto d.P.R. n. 761 del 1979,

nella parte, "in cui non prevede l'inquadramento nella posizione

funzionale di assistente sociale coordinatore del personale

proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla

data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per

almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di

provenienza";

che, pertanto, la presente questione risulta sostanzialmente

carente di oggetto, onde deve, sotto tale profilo, essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97

della Costituzionale, degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),

nella parte in cui fanno riferimento alla tabella - relativa alla

qualifica di assistente sociale di cui all'allegato 2 dello stesso

d.P.R. - già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza

n. 827 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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