Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/2000

Altra decisione · depositata il 27/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6,

della legge della Regione Siciliana approvata il 6 agosto 1999,

recante "Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed

altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in cancelleria il

20 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

con ricorso notificato il 13 agosto e depositato il successivo 20

agosto 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3, 97, 81, quarto comma, della

Costituzione, dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione

siciliana approvata il 6 agosto 1999 (disegno di legge n. 475),

recante "Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed

altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava";

che l'art. 1 della legge, modificando la precedente legge

regionale n. 19 del 1995, dopo aver riaperto e prorogato per 90

giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per richiedere

la prosecuzione dell'esercizio di cave non regolarmente autorizzate,

dispone al comma 6, denunciato con il ricorso, che le sanzioni

previste dall'art. 7 della legge regionale n. 19 del 1995 - articolo

che modificava l'articolo 29, secondo comma, della legge regionale

n. 127 del 1980 - sinora irrogate per lo svolgimento di attività

estrattive in difetto di autorizzazione, o per la loro prosecuzione

dopo la notifica del provvedimento di decadenza o di revoca, siano

ridotte del 60%, e che, in ogni caso, non possano superare l'importo

di 30 milioni di lire;

che, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata è in

contrasto con l'art. 97 della Costituzione, poiché la decurtazione

delle sanzioni irrogate dal 1995 ad oggi priva l'amministrazione di

notevoli risorse finanziarie senza alcuna utilità per la

collettività; dà vita ad una disparità di trattamento, in quanto

premia una ristretta categoria di contravventori, senza esplicita

connessione con la sanatoria disposta; è in contrasto con l'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, in quanto non prevede alcuna

copertura finanziaria per gli oneri che comporta sotto il profilo

delle minori entrate;

che nel giudizio si è costituita la Regione siciliana,

chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che con successiva memoria del 30 novembre 1999 il

Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione

siciliana ha promulgato come legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48

dell'8 ottobre 1999) la delibera legislativa oggetto del ricorso,

omettendo la disposizione dell'art. 1, comma 6, impugnata, ha chiesto

sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge

approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 6 agosto 1999,

recante "Modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 19, ed

altre disposizioni concernenti giacimenti di materiali da cava", è

stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione del comma

6 dell'art. 1 oggetto di censura, sicché risulta definitivamente

preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla

disposizione in esso contenuta;

che, in conformità della costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto

ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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