Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.l. 429/1982
  • art. 26legge 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.l. 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con

ordinanza emessa il 27 giugno 1988 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Catania nel procedimento civile tra Spampinato

Giovanni e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al

n. 149 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Catania,

sui ricorsi riuniti proposti da Spampinato Giovanni, rappresentato

dal curatore del suo fallimento Salemi Antonio, contro l'Ufficio

I.V.A. della stessa città, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante "Norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria", come modificato dalla legge di conversione 7

agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notificazione

dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio

finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione

integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore dello

stesso decreto legge n. 429/82;

che, secondo il giudice a quo, la normativa impugnata,

rimettendo al potere dell'ufficio finanziario la facoltà, introdotta

dalla legge di conversione, di notificare l'accertamento oltre la

data di entrata in vigore del decreto legge citato, sino a quello

della dichiarazione integrativa, discriminava ingiustificatamente i

contribuenti che, pur trovandosi nella stessa situazione, sarebbero

stati - secondo criteri rimessi al mero arbitrio dalla pubblica

amministrazione - assoggettati ad una attività accertatrice

dell'ufficio esercitabile in modo differente sotto l'aspetto

temporale, potendo così subire un trattamento illegittimamente

diverso in ordine alla determinazione del quantum dovuto a titolo del

c.d. condono tributario;

che inoltre, sempre secondo il giudice remittente, una ulteriore

diseguaglianza si determinava tra i contribuenti, in quanto mentre

per alcuni tributi (imposte dirette, registro, successioni,

donazioni, ecc.) non era possibile notificare accertamenti dopo

l'entrata in vigore del decreto legge sul condono, tale preclusione

era invece prevista per l'I.V.A.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque non fondata;

Considerato che la Corte si è recentemente pronunciata in materia

dichiarando non fondata, rispetto al medesimo tributo, l'identica

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 cit., sul

rilievo che le peculiari caratteristiche dell'I.V.A., e in

particolare la estrema difficoltà e la notevole complessità

dell'accertamento definitivo, rendono pienamente legittima la

impugnata disciplina sulla notificazione di detto accertamento (sent.

n. 575 del 1988, ribadita poi dalle ordd. nn. 1075 del 1988, 119 e

121 del 1989);

che l'ordinanza de qua non solleva profili di

incostituzionalità nuovi e, non sussistendo motivo alcuno di

discostarsi da detta giurisprudenza, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429,

come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Commissione

tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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