Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31

ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in

medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale di Salerno

nel procedimento civile vertente tra Sisalli Roberto e l'Ordine dei

medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Salerno

iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale di Verona

nel procedimento civile vertente tra Marchesini Annamaria e l'Ordine

dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Verona

iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, instaurato da un medico

chirurgo per la dichiarazione del suo diritto ad ottenere

l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, conservando nel contempo

l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, il Tribunale di Salerno,

con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993, ma pervenuta alla Corte il 2

agosto 1994 (reg. ord. n. 533 del 1994), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme

concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per

l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), che, prevedendo per i

laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di

laurea negli anni dal 1980-81 fino al 1984-85, la facoltà di optare

per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro un determinato

periodo di tempo, impedendo loro la contemporanea iscrizione anche

all'albo dei medici chirurghi, determinerebbe un'evidente disparità

di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al relativo corso di

laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e abilitati

all'esercizio della professione medica, sono stati, in virtù della

sentenza n. 100 del 1989 di questa Corte, autorizzati a mantenere la

doppia iscrizione e a richiedere senza limiti di tempo la iscrizione

nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella nell'albo dei medici

chirurghi, in ciò parificati ai medici specialisti in odontoiatria;

che, nel corso di altro giudizio, il Tribunale di Verona con

ordinanza del 15 aprile 1994 (reg. ord. n. 563 del 1994) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1 della

legge 471 del 1988, "nella parte in cui sottopone al termine di

decadenza del 31 dicembre 1991 la facoltà dei laureati in medicina e

chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980/1985 di optare

per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio

dell'attività di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409"

(ovverosia della professione di odontoiatra);

che nella seconda ordinanza si sostiene che la fattispecie

oggetto del giudizio è diversa da quella decisa con la sentenza n.

100 del 1989, giacché sarebbe addirittura di ostacolo alla facoltà

di opzione la circostanza del mancato conseguimento dell'abilitazione

professionale - richiesta anch'essa dalla norma impugnata - in epoca

anteriore alla scadenza del termine del 31 dicembre 1991, con la

conseguenza che l'attrice verrebbe discriminata, in modo

irragionevole rispetto ad altri soggetti, ai quali la legge riconosce

un identico beneficio in relazione ad una medesima situazione di

fatto, subordinando poi "il concreto godimento del beneficio

all'esercizio di una opzione entro un determinato termine di

decadenza", senza considerare che la possibilità di esercizio

dell'opzione può dipendere da circostanze del tutto estranee alla

posizione di fatto cui è ricollegato il beneficio e del tutto

indipendenti dalla volontà del beneficiario;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, richiamando le deduzioni esposte in analogo giudizio,

conclusosi con l'ord. n. 244 del 1994 di questa Corte nel senso della

manifesta inammissibilità;

che in particolare la difesa dello Stato - dopo aver ricordato

che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di

medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del

1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687

del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di

dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e

della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale

- ha osservato che "sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle

comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi

dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanzi alla Corte di

giustizia delle comunità (causa C-40/93)", soggiungendo che "la

Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha

violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i

limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 della direttiva

78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive

della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria,

perché in possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione)", per cui "questo stato delle cose è

certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della

costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della

apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di

iscrizione all'albo degli odontoiatri" e, in generale, della norma

impugnata;

Considerato che nella richiamata ordinanza n. 244 del 1994, con la

quale sono state decise questioni identiche a quella ora sollevata

dal Tribunale di Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994), si osservò che

nelle ordinanze di rimessione mancava "ogni cenno di motivazione sul

profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni

di legittimità costituzionale - e sul quale si sofferma anche

l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive -

della compatibilità della norma impugnata con le direttive

comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (in

Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24 agosto

1978)" e che "tale profilo, attenendo alla operatività della norma

oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza

delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve

farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79,

8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987)";

che le medesime considerazioni devono essere svolte anche per

quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di Verona (reg.

ord. n. 563 del 1994) che investe la stessa norma legislativa, sotto

un profilo che - seppur relativo al tempo del conseguimento

dell'abilitazione e quindi ad una circostanza temporalmente

precedente quella dell'esercizio del diritto di opzione ai fini

dell'iscrizione all'albo - presuppone in ogni caso che il giudice si

faccia carico della compatibilità della norma di cui deve fare

applicazione con la disciplina comunitaria e quindi della

operatività della stessa;

che, pertanto, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni cenno

di motivazione sul punto, la questione è anch'essa manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 31 ottobre

1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina

e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di

Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994) e dal Tribunale di Verona (reg.

ord. n. 563 del 1994) con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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