Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/2002

Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei

deputati del 17 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Giuseppe

Arlacchi, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione I civile,

con ricorso depositato il 17 luglio 2001 e iscritto al n. 196 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, sezione I civile, con

ordinanza del 15 giugno-16 luglio 2001, depositata presso la

cancelleria di questa Corte il 17 luglio 2001, ha proposto ricorso

per conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati

in relazione alla delibera, da quest'ultima adottata nella seduta di

Assemblea del 17 gennaio 2001, che ha stabilito che le dichiarazioni

pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione

televisiva "Sgarbi quotidiani" del 13 gennaio 1996 nei riguardi di

Giuseppe (Pino) Arlacchi, costituiscono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, con conseguente

insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che la ricorrente premette che Pino Arlacchi ha proposto

appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma, n. 4142 del

14 settembre 1999, che ha respinto la sua domanda di risarcimento del

danno proposta nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi e della

società R.T.I. Reti televisive italiane S.p.a., per le dichiarazioni

di contenuto diffamatorio che sarebbero state pronunciate in

occasione della citata trasmissione;

che in particolare la Corte d'appello riferisce in fatto che,

traendo spunto da un processo allora in corso presso il Tribunale di

Palermo nei confronti del senatore Giulio Andreotti e da un libro

scritto da Pino Arlacchi, intitolato "Il processo. Giulio Andreotti

sotto accusa a Palermo", pubblicizzato sulla prima pagina di un

quotidiano nazionale, il deputato Vittorio Sgarbi ha espresso, nella

trasmissione televisiva, giudizi da Pino Arlacchi ritenuti lesivi

della sua identità e del suo impegno scientifico, politico e civile

contro i fenomeni di criminalità organizzata, essendo egli stato

dipinto come un "mercante della giustizia", che avrebbe tratto

immeritate fortune e vantaggi anche economici attraverso l'opera dei

"pentiti" nonché sfruttando il fenomeno mafioso, e che avrebbe

lucrato "sulla pelle" di imputati per reati di mafia, tra cui lo

stesso Andreotti, aggiungendo l'ulteriore notazione secondo cui Pino

Arlacchi era stato nominato consulente del Ministero dell'interno del

Governo presieduto proprio dal senatore Andreotti, ricevendo per

detto incarico la somma di duecento milioni di lire;

che, in pendenza del giudizio d'appello, proposto da Pino

Arlacchi per inesistenza degli estremi della scriminante del diritto

di critica e di cronaca (riconosciuta in favore del deputato con la

pronuncia di primo grado), è intervenuta, in prossimità della

decisione sul gravame, la delibera della Camera dei deputati del

17 gennaio 2001, che ha ritenuto nella specie sussistere la

prerogativa costituzionale;

che, ciò premesso, la ricorrente ritiene che la Camera dei

deputati abbia esercitato male il proprio potere, affermando

arbitrariamente l'esistenza del nesso funzionale tra le espressioni

ritenute diffamatorie e l'attività parlamentare del deputato

convenuto per risarcimento del danno, in quanto, secondo la Corte

d'appello, le frasi pronunciate nella trasmissione televisiva non

possono dirsi collegate all'esercizio della funzione parlamentare,

costituendo esse semplici apprezzamenti personali formulati dal

deputato alla stregua di un qualsiasi privato cittadino: non potrebbe

in particolare ritenersi - afferma la ricorrente - che la

trasmissione televisiva in discorso costituisca divulgazione e

"continuazione" dell'attività parlamentare tipica, giacché le

dichiarazioni incriminate sono state rese nell'ambito della

conduzione di un programma televisivo ("Sgarbi quotidiani") e in

attuazione di un contratto di prestazione d'opera retribuita

stipulato tra il deputato e la rete televisiva privata per commentare

ed esprimere opinioni su vicende d'attualità;

che la ricorrente ritiene quindi la delibera parlamentare

lesiva delle proprie attribuzioni - essendo stato il potere conferito

al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione esercitato in modo

arbitrario - a tal fine facendo richiamo a talune pronunce della

Corte costituzionale nelle quali si è affermato che nel giudizio per

conflitto instaurato in base all'art. 68 della Costituzione la Corte

è chiamata ad accertare la non arbitrarietà della delibera

parlamentare (sentenza n. 1150 del 1988), ovvero a verificare se vi

sia stato un uso distorto del potere da parte del Parlamento, tale da

vulnerare le attribuzioni della giurisdizione o da interferire sul

relativo esercizio (sentenze n. 443 del 1993 e n. 289 del 1998),

conformemente al principio che "l'immunità copre il membro del

Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto

funzionale" (sentenza n. 11 del 2000), ciò che nella specie -

conclude la ricorrente - non può dirsi sussistere;

che, per tali considerazioni, la Corte d'appello solleva il

conflitto di attribuzione, "vertendosi in materia di interferenza

dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, nelle attribuzioni

previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione", chiedendo a

questa Corte di accertare e dichiarare che non spetta alla Camera dei

deputati affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68 della

Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi

secondo quanto deliberato nella seduta del 17 gennaio 2001 e,

conseguentemente, di annullare la suddetta deliberazione

parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in

quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, la Corte d'appello è

legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartiene, poiché, come ripetutamente

affermato da questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 84, n. 37 e n. 6

del 2002), i singoli organi giurisdizionali sono legittimati,

nell'esercizio della funzione a essi assegnata dalla Costituzione ed

esercitata in piena indipendenza, a essere parti nei conflitti

costituzionali di attribuzione;

che del pari, in relazione alla definizione dell'ambito

dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera

dei deputati a essere parte del conflitto costituzionale, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente

Corte d'appello lamenta la lesione della sfera delle attribuzioni a

essa costituzionalmente garantite in conseguenza dell'adozione, da

parte della Camera di appartenenza del parlamentare, di una

deliberazione che ha affermato - in modo che si assume arbitrario -

l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo, secondo

l'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le

norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera dei

deputati con il ricorso in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione I

civile, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla

comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente

depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di

venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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