Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e

secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 28 settembre 1988 dal Pretore di Montebelluna nel

procedimento civile vertente tra la S.p.A. Stefania e il Consiglio di

fabbrica della S.p.A Stefania ed altri, iscritta al n. 23 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Montebelluna, con ordinanza del 28

settembre 1988 (R.O. n. 23 del 1989) emessa nel procedimento civile

tra la S.p.a. Stefania e il Consiglio di fabbrica della stessa

Società ed altri, avente ad oggetto l'autorizzazione, per alcune

donne lavoratrici, peraltro consenzienti, all'espletamento del lavoro

notturno, in deroga al primo comma dell'art. 5 della legge 9 dicembre

1977, n. 903, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) del primo comma del detto art. 5 in quanto, prevedendo il divieto,

nelle sole aziende manifatturiere, di adibire le donne al lavoro

notturno, violerebbe l'art. 37, primo comma, della Costituzione

poiché, irrazionalmente, discrimina, per sole ragioni di sesso, le

lavoratrici rispetto ai lavoratori; b) del secondo comma dello stesso

articolo in quanto, prevedendo che il suddetto divieto possa essere

rimosso attraverso la contrattazione collettiva, anche aziendale,

violerebbe l'art. 39 della Costituzione perché consente che tale

contratto abbia efficacia anche nei confronti delle lavoratrici non

iscritte al sindacato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della

questione;

Considerato che il primo comma della norma censurata prevede il

divieto della prestazione, da parte delle donne, del lavoro notturno,

ma che esso è derogabile con contrattazione collettiva, anche

aziendale;

che, quindi, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 37

della Costituzione perché questo consente di prendere in

considerazione la particolare e peculiare condizione della donna e la

posizione che essa ha in seno alla famiglia, così come questa Corte

ha più volte affermato (sentenza n. 498 del 1988; ordinanza n. 703

del 1988);

che, del resto, la questione ora sollevata è stata già

dichiarata infondata da questa Corte (sentenza n. 246 del 1987);

che per quanto riguarda l'altro profilo della questione (secondo

comma, art. 5 citato), si osserva che, come risulta dall'ordinanza di

remissione, nella specie non è stato concluso alcun contratto

aziendale avendo il Consiglio di fabbrica, a seguito della richiesta

di deroga avanzata dalla Società datrice di lavoro, assunto solo un

comportamento dilatorio;

che, quindi, la sollevata questione non ha alcuna rilevanza

essendo altro il thema decidendum (obbligo a contrarre del Consiglio

di fabbrica ed intervento del Pretore del lavoro);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977,

n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

lavoro);

b) manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dello stesso articolo, in

riferimento, rispettivamente, agli artt. 37 e 39 della Costituzione,

sollevate dal Pretore di Montebelluna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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