Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1985 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice

procedura penale introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 ("Norme

sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a

magistrati e nei casi di rimessione"), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal Giudice istruttore presso

il Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di

Scanniello Biagio, iscritta al n. 1196 del registro ordinanze del 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 novembre 1984 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Anzaldi

Mario, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale

nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza

territoriale anche nella ipotesi di reati commessi da Pretori o in loro

danno, attribuiti alla competenza ordinaria del Tribunale nel cui

circondario è compreso il mandamento in cui il Pretore stesso,

imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;

che i giudizi debbono essere riuniti stante l'identità delle

questioni sollevate;

considerato che, con la sentenza n. 232 del 1984, è stata già

dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo

che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante

nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che

esulano dalla competenza della Corte costituzionale;

che analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente

inammissibili con ordinanze nn. 54 e 98 del 1985;

che non sussistono ragioni per discostarsi da tali decisioni,

mancando nelle questioni ora proposte elementi di diversificazione

rispetto a quelle già decise.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale

introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 ("Norme sulla connessione e

sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di

rimessione"), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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