Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/2002

Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera

legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta concernente

"Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex

combattenti", riapprovata il 17 ottobre 2001, promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre

2001, depositato in cancelleria il 15 successivo e iscritto al n. 42

del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle

d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione

autonoma Valle d'Aosta.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato,

il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di

legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata

dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella

seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione regionale al trattamento

pensionistico degli ex combattenti), in relazione all'art. 3 della

Costituzione;

che, secondo quanto premette il ricorrente, la delibera - con

la quale si riconosce agli ex combattenti, residenti in Valle

d'Aosta, di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei

dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed

assimilati), e successive integrazioni e modificazioni, e 15 aprile

1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumenti della pensione sociale), un "assegno

inte-grativo reversibile regionale mensile" in misura pari

alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex

combattenti stabilita dall'art. 6 della citata legge n. 140 del 1985

- è stata approvata il 20 giugno 2001 e rinviata dalla Commissione

di coordinamento per la Valle d'Aosta il successivo 25 luglio, sulla

base di due ordini di rilievi:

a) il provvedimento legislativo violerebbe il principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione nei confronti dei

cittadini italiani residenti nelle altre regioni, poiché i meriti

militari e morali degli ex combattenti non sono diversi a seconda

dell'appartenenza regionale;

b) non sarebbe coerente con le competenze regionali in

materia di previdenza e assicurazioni sociali l'attribuzione di un

beneficio ad una categoria per vicende accadute in passato, tali da

non giustificare una tutela differenziata;

che il ricorrente riassume le considerazioni svolte, nella

relazione di accompagnamento alla delibera legislativa riapprovata,

dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale ritiene che la

delibera legislativa impugnata costituisca espressione della potestà

legislativa integrativo-attuativa riconosciuta alla Regione

dall'art. 3, primo comma, lettera h), dello statuto speciale di

autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dagli

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme

di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in

materia di previdenza ed assicurazioni sociali), e che l'organo di

controllo non abbia rilevato un difetto di competenza legislativa

regionale nella materia, ma ne abbia solo contestato le modalità di

esercizio;

che il ricorrente, in particolare, ritiene non pertinente

l'affermazione della Regione, secondo la quale la valutazione in

ordine al rispetto del principio di uguaglianza da parte del

legislatore deve svolgersi con riferimento agli oggetti, localizzati

sul territorio, rispetto ai quali il legislatore regionale esercita

la propria competenza, poiché la discriminazione censurata nel caso

di specie atterrebbe ai soggetti, non a circostanze oggettive locali;

che, secondo l'Avvocatura dello Stato, la disciplina

integrativa del trattamento pensionistico disposta dal legislatore

della Valle d'Aosta non risponde ad alcuna esigenza, giustificabile

con la particolarità della situazione, correlata al riconoscimento

costituzionale dell'autonomia regionale;

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle

d'Aosta chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

infondato, in quanto formulato in modo generico e insufficientemente

motivato, risultando privo dell'indicazione puntuale del contrasto

tra la delibera legislativa impugnata, o di sue singole disposizioni,

e il principio costituzionale di cui si prospetta la violazione;

che la difesa regionale osserva inoltre che il ricorrente,

pur non contestando che il provvedimento impugnato costituisca

espressione delle competenze legislative integrativo-attuative della

Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di previdenza e

assicurazioni sociali, intende sottoporre il concreto esercizio della

potestà normativa primaria ad "un giudizio di opportunità da parte

dell'autorità statale" tale da costituire una grave ingerenza nella

sfera di autonomia della resistente;

che nel merito, secondo la Regione, ove si ritenesse

discendere dal principio costituzionale di uguaglianza il divieto di

disporre in ambito regionale trattamenti integrativi in materia di

previdenza e di assicurazioni sociali, risulterebbe "totalmente

svuotata del suo contenuto" la competenza prevista dall'art. 3, primo

comma, lettera h), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e

dalle norme di attuazione dettate dal decreto legislativo n. 430 del

1989, poiché - seguendo una simile impostazione - ogni intervento

legislativo disposto su base territoriale sarebbe destinato a

tradursi in una disparità di trattamento a danno di coloro che, non

risiedendo nella Regione, non potrebbero avvalersi della disciplina

regionale;

che la valutazione riguardo alla natura discriminatoria delle

norme impugnate dovrebbe invece, ad avviso della resistente,

compiersi con esclusivo riferimento all'unico ambito - quello

regionale - nel quale il legislatore può dettare norme: poiché in

tale ambito il beneficio, nel caso in esame, è corrisposto a tutti

coloro che si trovano nelle condizioni previste, non sarebbe

ravvisabile alcuna discriminazione;

che, a sostegno delle proprie argomentazioni, la Regione

riporta infine l'esempio della legge della Regione Trentino-Alto

Adige 21 luglio 1991, n. 13 (Estensione di benefici previsti in

favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato

servizio di guerra nelle forze armate tedesche), mediante la quale

sono stati estesi ai cittadini residenti nella Provincia di Trento

che hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche durante la

seconda guerra mondiale i benefici accordati ai soli altoatesini

dalla legge 2 aprile 1958, n. 364;

che, in prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno

depositato memorie nelle quali ribadiscono le considerazioni svolte

rispettivamente nel ricorso e nell'atto di costituzione in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha

sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale,

in relazione all'art. 3 della Costituzione, della delibera

legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione

autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione

regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti);

che il procedimento di impugnazione delle delibere

legislative della Regione autonoma Valle d'Aosta è regolato

dall'art. 31 dello statuto speciale in modo analogo a quello

previsto, per le regioni a statuto ordinario, dall'originaria

formulazione dell'art. 127 della Costituzione;

che, per effetto della modificazione dell'art. 127 della

Costituzione, introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda

della Costituzione), è stato soppresso il controllo di

costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso

art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della

delibera legislativa regionale prima della promulgazione;

che l'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001

prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le

disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto

speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "per le

parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a

quelle già attribuite";

che, come già ha rilevato in passato e in linea generale

questa Corte (sentenza n. 38 del 1957), vi è una stretta

correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di

cui godono le regioni a statuto speciale e le province autonome e le

modalità di impugnazione delle leggi regionali;

che la soppressione del meccanismo di controllo preventivo

delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e

l'entrata in vigore della legge regionale, anche in pendenza di un

giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso

prima della citata riforma costituzionale, si traduce in un

ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto a quanto previsto

dall'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

che, di conseguenza, la nuova anzidetta disciplina posta

dall'art. 127 della Costituzione è applicabile, a norma dell'art. 10

della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche al procedimento di

impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma

Valle d'Aosta;

che pertanto il presente giudizio non può avere ulteriore

seguito, non potendo più il controllo di costituzionalità della

Corte esercitarsi sulla delibera legislativa regionale prima che

quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, salva la facoltà del

Governo di impugnare successivamente la legge regionale, nei termini

e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione

(sentenza n. 17 e ordinanza n. 65 del 2002);

che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

ministri deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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