Corte costituzionale

Ordinanza n. 376/1998

Altra decisione · depositata il 20/11/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 1420/1971
  • art. 6d.P.R. 1420/1971
  • art. 7d.P.R. 1420/1971
  • art. 8d.P.R. 1420/1971
  • art. 9d.P.R. 1420/1971

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo

comma, 6, 7, 8 e 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in

materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i lavoratori dello spettacolo), promosso con ordinanza

emessa il 23 dicembre 1994 dal pretore di Roma sui ricorsi riuniti

proposti da Rossi Adriana ed altri contro la RAI - Radio televisione

italiana ed altro, iscritta al n. 1332 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Rossi Adriana, della RAI s.p.a.

e dell'ENPALS nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Maurizio de Stefano per la RAI s.p.a., Maria

Stella Rossi per l'ENPALS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che alcuni dipendenti della RAI - Radio televisione

italiana, appartenenti alle categorie professionali inserite nel

secondo gruppo di cui all'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

(Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza

ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), hanno promosso

separati ricorsi al pretore di Roma, poi riuniti, chiedendo di essere

classificati tra i lavoratori dello spettacolo appartenenti al primo

gruppo di cui al citato art. 2, con conseguente condanna del datore

di lavoro al pagamento all'ENPALS di una maggiore contribuzione

previdenziale;

che, accogliendo l'eccezione sollevata dalla RAI, il pretore, con

ordinanza del 23 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale

il 6 dicembre 1996), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 6, 7, 8 e 9 del d.P.R.

31 dicembre 1971, n. 1420, per asserito contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, "per l'irragionevole disparità

di trattamento previdenziale che si è determinata tra i lavoratori

(quanto ai benefici) e che si riverbera specularmente

sull'irragionevole disparità di trattamento per il datore di

lavoro-assicurante, nonché per i lavoratori-assicurati, obbligati a

sostenere pro-quota una maggiore contribuzione";

con l'art. 76 della Costituzione, "per l'eccesso del legislatore

delegato (il d.P.R. n. 1420 del 1971 è stato emanato dal legislatore

delegato in ottemperanza alla legge delegante del 30 aprile 1969, n.

153: art. 35, lettera e), in quanto non si è tenuto conto della

natura del rapporto di lavoro, della durata e del numero delle

prestazioni lavorative e dei particolari sistemi di retribuzione e

compensi vigenti nel settore";

che, secondo il giudice a quo, il criterio differenziatore tra i

due gruppi dovrebbe essere quello fondato sulle caratteristiche di

occasionalità (per il primo gruppo) ovvero di continuità (per il

secondo) della prestazione lavorativa - le quali sussistono a

prescindere dalla natura artistica ovvero di supporto della

prestazione -, mentre le norme impugnate non avrebbero fondato tale

distinzione sulla diversità obiettiva delle mansioni svolte;

che si è costituita in giudizio la RAI - Radio televisione

italiana, sostenendo la fondatezza della questione di legittimità

costituzionale;

che si sono costituiti in giudizio l'ENPALS e Adriana Rossi,

ricorrente nel giudizio principale, concludendo per l'infondatezza

della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

manifestamente infondata:

l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che la normativa denunciata

non ha direttamente operato la distinzione contestata dal giudice a

quo, ma si è limitata a recepirla da un precedente testo normativo

(il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio

1947, n. 708, recante Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo), con la

conseguenza che anche quest'ultimo avrebbe dovuto essere sottoposto

al giudizio della Corte; la questione sarebbe comunque manifestamente

infondata, sia perché già delibata dalla Corte di cassazione, con

la sentenza n. 5193 del 1987, sia perché la normativa impugnata, pur

nell'insieme poco omogenea, "lascia pur sempre trasparire l'intento

originario di distinguere tra attività strettamente artistica e

attività di mero supporto".

Considerato che, successivamente alla data di rimessione alla Corte

costituzionale della presente questione, sono entrati in vigore il

decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega

conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8

agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i

lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS) ed il decreto

ministeriale 10 novembre 1997 (Individuazione in tre gruppi delle

categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo istituito presso l'ENPALS), che regolano in maniera nuova

e diversa il regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo

iscritti all'ENPALS;

che, in particolare, è stato profondamente modificato il regime

contributivo cui sono soggetti tali lavoratori, i quali sono ora

suddivisi in tre (e non più in due) gruppi, formati da categorie

individuate non più attraverso il richiamo a quelle indicate nel

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947,

ma attraverso un'elencazione autonoma;

che, a tale riguardo, occorre verificare se ed in che misura la

nuova disciplina possa applicarsi ai ricorrenti nel giudizio a quo,

anche alla luce della previsione dell'art. 3 del citato d.lgs. n.

182 del 1997, secondo la quale, per i lavoratori che, alla data del

31 dicembre 1995, non possono far valere un'anzianità assicurativa e

contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è determinata

pro-quota in base sia alle vecchie che alle nuove regole;

che, pertanto, risulta opportuno restituire gli atti di causa al

giudice a quo, affinché valuti la permanenza del requisito della

rilevanza ed eventualmente provveda a precisare meglio i termini

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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