Corte costituzionale

Ordinanza n. 376/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge con

modificazioni del D.L. 10 luglio 1982 n. 429;

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 7

aprile 1988 dal Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico

di Marchesini Osanna, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso del giudizio penale promosso nei riguardi

di un sostituto d'imposta per l'omesso versamento di ritenute sui

redditi di lavoratori dipendenti, il Tribunale di Teramo, con

ordinanza del 7 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982,

n. 516 (rectius: dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legge 10

luglio 1982, n. 429 convertito con modificazioni in legge 7 agosto

1982, n. 516), per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto un

duplice profilo;

che, ad avviso del giudice, a quo in primo luogo, la norma

impugnata, nel disporre la irrogazione della sanzione penale per

l'ipotesi dell'omesso versamento delle ritenute effettivamente

operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate, non reca

alcuna indicazione circa l'ammontare dell'omesso versamento da cui

far dipendere le conseguenze penali, e quindi non prevede una "soglia

(minima) di punibilità" che è invece prevista dal legislatore nella

ipotesi di cui all'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 della stessa

legge con riferimento ai casi di omessa fatturazione e annotazione

delle cessioni di beni nelle scritture contabili obbligatorie

prescritte ai fini delle imposte sui redditi e di quella sul valore

aggiunto;

che, pertanto, essendo analoghe le posizioni dei soggetti nelle

richiamate fattispecie, la norma denunciata riserverebbe così un

trattamento irragionevolmente peggiore per una condotta che non può

essere considerata di maggiore gravità rispetto a quelle prese a

raffronto, visto che queste ultime sono state considerate dalla Corte

di cassazione (sez. III penale, sentenza del 24 aprile 1987, ric. Lo

Basso) addirittura come determinanti una sottrazione reale di

imposta, concretamente quantificabile anche ai fini della pena;

che, si soggiunge sotto altro profilo, la norma impugnata, nel

qualificare come delitto soltanto la condotta omissiva del sostituto

d'imposta in relazione alle ritenute operate e non versate,

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto

ad altre fattispecie di omesso versamento di imposta, che non

sarebbero colpite da sanzioni di eguale gravità, quale quella di

colui che, obbligato al versamento all'erario di somme effettivamente

percepite da terzi a titolo di IVA, non effettui tale pagamento;

che, sempre ad avviso del giudice rimettente, la posizione del

sostituto d'imposta non sarebbe diversa da quella di ogni altro

soggetto tenuto all'adempimento di obblighi tributari, di guisa che,

in relazione alle ipotesi considerate, la discrezionalità del

legislatore nella previsione e nella qualificazione delle fattispecie

criminose non sembrerebbe orientata ai principi fondamentali della

ragionevolezza, della coerenza e della parità di trattamento per

situazioni del tutto analoghe;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, ponendo in rilievo che le situazioni indicate come

termini di raffronto in entrambi i profili non appaiono omogenee con

quella costituente l'oggetto del giudizio principale, onde non

sussisterebbero i presupposti per la ipotizzata violazione del

principio di uguaglianza.

Considerato, in via preliminare, che erroneamente nella ordinanza

di rimessione è denunciato l'art. 2, ultimo comma, "della L. 516 del

1982", mentre agevolmente è possibile desumere che si sia voluto far

riferimento all'art. 2, ultimo comma, del decreto legge n. 429, in

quanto la legge di conversione reca all'art. 2 disposizioni ulteriori

in materia di amnistia per reati tributari, non conferenti con

l'oggetto del giudizio principale;

che il giudice a quo ravvisa il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, sotto un primo profilo, nella ipotizzata

discriminazione che sarebbe dalla norma riservata ai sostituti

d'imposta rispetto ai contribuenti che omettano di fatturare ed

annotare le cessioni effettuate nelle scritture contabili ai fini

delle imposte sui redditi e dell'IVA (art. 1, secondo comma, nn. 1 e

2 dello stesso decreto legge) e, sotto altro profilo, nella

disparità di trattamento che la norma riserverebbe al sostituto

d'imposta, punendo come delitto il relativo comportamento omissivo,

rispetto a tutte le altre ipotesi di omesso pagamento di imposta;

che la stessa norma ora denunciata è già stata più volte

sottoposta all'esame della Corte per profili in parte analoghi e in

parte diversi da quelli evidenziati nella ordinanza di rimessione

oggetto del presente giudizio;

che, in precedenti occasioni (ordinanze nn. 593 e 300 del 1988 e

n. 337 del 1987), questa Corte, richiamando la propria costante

giurisprudenza, ha sempre ribadito che "le scelte discrezionali del

legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel

giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli";

che, in relazione alla questione ora proposta è da rilevare

che, per quanto concerne il primo dei profili evidenziati, nell'un

caso il legislatore ha inteso colpire comportamenti preordinati

all'evasione tributaria (art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2), mentre

nell'altro ha dettato norme punitive di particolare gravità per un

reato omissivo ad effetti permanenti (vedi ordinanze n. 337 del 1987

e n. 300 del 1988) che di per sé già integra una evasione

colpevole;

che pertanto, salvo che il legislatore non reputi di valutare

diversamente la fattispecie, non appare irragionevole la scelta

attuale di non prevedere alcuna causa o "soglia" di non punibilità

per colui che trattenga per sé somme di cui abbia la disponibilità,

pur se derivanti da redditi altrui, e per le quali sussiste a proprio

carico l'obbligo di legge di versarle all'erario;

che, quanto all'ulteriore profilo, è sufficiente osservare che

le fattispecie, pur genericamente richiamate come termini di

raffronto, non sono comparabili con la posizione del sostituto

d'imposta attesa la peculiare funzione di questi nel sistema

tributario, il che esclude la possibilità di un sindacato di

legittimità costituzionale, rientrando solo nella discrezionalità

del legislatore la qualificazione delle fattispecie penali che, nel

limite della ragionevolezza, può essere diversa in presenza di

situazioni differenti;

che pertanto la questione, sotto entrambi i profili, appare

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, del decreto

legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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