Corte costituzionale

Ordinanza n. 374/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2942, n. 1, del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979 dal

Tribunale di Genova, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979

(notificata il 18 e comunicata il 28 gennaio 1980; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 148

R.O. 1980) nel giudizio promosso, con atto notificato il 17 febbraio

1977, da Ravarotto Rinaldo, quale legale rappresentante in una con la

consorte Canevello Laura del minore figlio Corrado, che aveva

convenuto Antonio Benvenuto, il quale aveva investito il 6 ottobre

1969 il figlio minore Corrado, e la Compagnia di Assicurazione di

Milano, assicuratrice del convenuto per la responsabilità civile,

chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti, l'adi'to

Tribunale di Genova - premesso che i convenuti avevano eccepito

l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento

dei danni, che il reato di lesioni colpose in danno del minore si era

estinto per amnistia il 22 maggio 1970, che l'attore aveva chiesto il

risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazioni di Milano il

26 settembre 1973 e al Benvenuto il 9 settembre 1975, che, non

essendo applicabile alla specie la l. 24 dicembre 1969, n. 990,

l'attore era privo di azione diretta nei confronti della Compagnia

assicuratrice e non poteva quindi ravvisarsi alcun rapporto di

solidarietà tra il Benvenuto e la Compagnia e, quindi, la lettera

inviata alla Compagnia di Assicurazione di Milano sotto la data del

26 settembre 1973 non poteva produrre alcun effetto interruttivo

della prescrizione di guisa che il termine di prescrizione (due anni

dalla lettera 6 ottobre 1971) era già decorso al momento dell'invio

della lettera 9 settembre 1975 - ha giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c.,

per il quale la prescrizione rimane sospesa contro i minori non

emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in

cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla

nomina del medesimo o alla cessazione della incapacità, nella parte

in cui limita la sospensione della prescrizione nei confronti dei

minori non emancipati al periodo in cui gli stessi non siano

rappresentati legalmente; II) avanti la Corte nessuna delle parti del

giudizio a quo si è costituita, ma ha spiegato intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello

Stato, con atto depositato il 3 giugno 1980, nel quale ha argomentato

e concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la questione è manifestamente infondata perché

non è la denunciata norma che contempla la specie della negligenza

del genitore esercente la potestà sul minore figlio non emancipato;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c. nella parte in cui delimita

la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non

emancipati al solo periodo in cui gli stessi non siano legalmente

rappresentati, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost. con

ordinanza 21 dicembre 1979 del Tribunale di Genova (n. 148 R.O.

1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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