Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.P.R. 915/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.

10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n.

75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai

rifiuti tossici e nocivi), in relazione all'art. 16, primo comma,

lettera b, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 13

dicembre 1990 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi -

nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, iscritta al n.

225 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi -

nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, con ordinanza

del 13 dicembre 1990 (R.O. n. 225 del 1991), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16,

primo comma, lett. b, del d.P.R. n. 915 del 1982, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stoccaggio provvisorio

dei rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione è punito con pena

(arresto da sei mesi a un anno ed ammenda da due a cinque milioni di

lire) più grave di quella prevista (ammenda da lire duecentomila a

cinque milioni o arresto sino a sei mesi) per l'abbandono, lo scarico

o il deposito incontrollato di essi in aree pubbliche o private

soggette a uso pubblico;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che, concludendo per l'infondatezza della questione, ha rilevato la

disomogeneità delle situazioni poste a raffronto;

Considerato che, in realtà, le fattispecie poste a raffronto non

sono omogenee e che comunque spetta al legislatore la valutazione

della pericolosità dei fatti concretanti i reati puniti e la

determinazione, in relazione ad essa, delle pene con cui si puniscono

coloro che li commettono e che tale apprezzamento, siccome

discrezionale e non concretante arbitrio in quanto pienamente

razionale e giustificato, non è sindacabile in questa sede;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16, primo comma,

lett. b, del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle

direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa

allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.

78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in riferimento all'art.

3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione

distaccata di Carpi - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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