Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 248 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Montanera Carmine, iscritta al n. 129

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 22 dicembre

1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 248 del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui, consentendo nei

procedimenti penali per i quali non sono state espletate alla data

del 24 ottobre 1989 le formalità di apertura del dibattimento

l'operatività dell'istituto dell'applicazione della pena su

richiesta delle parti (imputato e p.m.) inibisce la decisione sulla

domanda proposta dalla parte civile";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione prima

ancora che il pubblico ministero esprimesse il proprio consenso sulla

richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato e,

quindi, prima ancora di essere chiamato a decidere in ordine

all'applicabilità del rito previsto dagli artt. 444 e seguenti del

codice di procedura penale;

che, di conseguenza, la questione, risultando proposta

prematuramente ed in via del tutto eventuale, deve essere dichiarata

inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 79 del 1990, n. 76 del

1990, n. 13 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 248 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Napoli con ordinanza del 22 dicembre

1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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