Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2002

Altra decisione · depositata il 26/02/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

17 novembre 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Lorenzo

Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma - sezione prima

civile, con ricorso depositato il 25 luglio 2001 ed iscritto al

n. 197 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che avanti alla Corte di appello di Roma pende

procedimento civile per risarcimento danni promosso dal magistrato

Lorenzo Matassa nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, a seguito

delle opinioni espresse nella missiva inviata dal predetto deputato

all'agenzia giornalistica ANSA il 14 ottobre 1995 e da questa diffuse

a vari organi di stampa, sul televideo e tramite Internet;

che la Camera dei deputati, con deliberazione adottata in

Assemblea il 17 novembre 1999, conforme alla proposta della Giunta

per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto l'insindacabilità di

tali espressioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che con ricorso in data 17 aprile 2001 la Corte di appello di

Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla predetta

delibera;

che la Corte di appello premette che l'on. Sgarbi è

appellante avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma che lo ha

condannato al risarcimento dei danni in favore del magistrato Lorenzo

Matassa per le espressioni ritenute diffamatorie contenute nella nota

trasmessa all'agenzia ANSA;

che la Corte ricorrente precisa che la deliberazione

dell'Assemblea è stata presa in relazione a una proposta della

Giunta per le autorizzazioni a procedere facente riferimento a un

procedimento penale, ma investe anche il merito dei fatti di

diffamazione oggetto del procedimento civile all'esame della Corte di

appello, in quanto tali fatti sono gli stessi che formano oggetto del

procedimento penale;

che ad avviso della ricorrente la Camera ha affermato

arbitrariamente l'esistenza del collegamento funzionale tra le

espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e l'attività

parlamentare dello Sgarbi, così esercitando illegittimamente il

potere attribuitole;

che nelle affermazioni dell'on. Sgarbi non sarebbe infatti

ravvisabile "uno stretto nesso funzionale" con il mandato e

l'attività parlamentare, rappresentando esse, invece, "meri

apprezzamenti personali" espressi nella veste di privato cittadino;

che la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa

Corte secondo cui la prerogativa dell'insindacabilità non si estende

a tutti i comportamenti del parlamentare, ma solo a quelli che

esprimano opinioni correlate alla funzione, ritiene che il potere

conferito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione sia stato

arbitrariamente esercitato e che la delibera adottata dalla Camera

sia lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, garantite

dall'art. 102 Cost;

che l'autorità giudiziaria ricorrente chiede

conseguentemente alla Corte costituzionale di accertare e affermare

che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la

insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi e

di annullare la deliberazione in tal senso presa dalla stessa Camera

dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata

preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in

riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo

comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva

anche sull'ammissibilità;

che la Corte di appello di Roma è legittimata a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni

giurisdizionali ad essa attribuite in relazione al giudizio civile

pendente per risarcimento dei danni, in conformità al principio,

ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli

organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di

piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad

essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze

n. 312, n. 380, n. 391 e n. 418 del 2001);

che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad

essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in

ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione (v., da ultimo, ordinanze n. 312, n. 380, n. 391 e

n. 418 del 2001);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

la Corte di appello di Roma lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi

presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di

dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,

Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle

loro funzioni;

che dall'ordinanza possono ricavarsi le "ragioni di

conflitto" e le "norme costituzionali che regolano la materia", come

richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di

appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia

comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma

ricorrente e provveda a restituire alla medesima Corte di appello

ricorrente gli atti del procedimento civile in corso;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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