Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quadro

1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 ("Nuove norme in materia di

assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma

delle Ferrovie dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1989 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Filonzi Fabio ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato,

iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di sette procedimenti riuniti promossi da

Fabio Filonzi ed altri, dipendenti dall'Ente Ferrovie dello Stato con

la qualifica di aiuto macchinista, collocati nel ruolo ad esaurimento

(r.e.) con legge n. 42 del 1979, Quadri 1 e 2, e inquadrati nella

quarta categoria della classificazione del personale ferroviario, al

fine di ottenere il riconoscimento del diritto di essere inquadrati

nella quinta categoria superiore alla medesima stregua dei

"macchinisti in prova", il Pretore di Torino, con ordinanza del 27

aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

Quadro 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292, "nella parte in cui

prevede l'inquadramento dell'aiuto macchinista 'r.e.' e del

'macchinista in prova' in categorie professionali differenti, e

prevede conseguentemente una diversificazione retributiva della

prestazione, pur nell'identità delle mansioni in concreto esplicate

da entrambi, quali secondi agenti di macchina";

che ad avviso del giudice remittente, essendo stato accertato

che gli aiuto macchinisti r.e. svolgono le stesse mansioni assegnate

durante il periodo di prova ai lavoratori assunti con la qualifica di

macchinista, è dubbio che per giustificare la disparità dei livelli

d'inquadramento previsti dalla norma impugnata "siano sufficienti gli

elementi che valgono a caratterizzare il rapporto di lavoro del

macchinista in prova rispetto a quello dell'aiuto macchinista r.e.

(scolarità superiore e assunzione tramite concorso; corsi di

qualificazione durante il periodo di prova; accertamento

professionale al termine della prova che, se non superato, comporta

il licenziamento del lavoratore)";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che le mansioni di aiuto macchinista r.e. e le

mansioni di macchinista corrispondono a profili professionali

distinti, l'accesso ai quali richiede gradi di scolarità e

procedimenti di selezione diversi, onde si giustifica l'inquadramento

delle seconde in una categoria superiore previsto dalla legge n. 292

del 1984 e confermato, dopo l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello

Stato (legge n. 210 del 1985), dal contratto collettivo 1987-1989 per

il personale dipendente dall'Ente, in vigore dal 5 febbraio 1988;

che le mansioni di assunzione del prestatore di lavoro in prova

sono le medesime che formeranno oggetto del rapporto definitivo, nel

quale il rapporto di lavoro in prova si convertirà automaticamente

alla scadenza del termine dell'esperimento, di guisa che non esiste

una autonoma categoria di inquadramento dei lavoratori in prova, ma

ad essi deve essere assegnata, fin dal momento dell'assunzione, la

stessa categoria spettante ai lavoratori stabilizzati con quelle

mansioni;

che la sottoutilizzazione dei macchinisti in prova durante il

periodo di esperimento è una conseguenza della speciale disciplina

del rapporto, per cui - avendo il lavoratore in prova l'obbligo di

frequentare un corso teorico-pratico di formazione professionale,

secondo il programma approvato con d.m. n. 1038 del 1984 - la sua

prestazione di lavoro deve essere "utilizzata a servizi idonei in

rapporto agli specifici livelli dell'istruzione raggiunta" (art. 3

circ. 25.1.1981), l'ultimo dei quali, prima dell'abilitazione a

macchinista a pieno titolo, è il servizio di secondo agente in

macchina (art. 2 d.m. n. 1038 cit.);

che tale sottoutilizzazione, giustificata dalle esigenze del

corso di formazione professionale, non può comportare diminuzione

della retribuzione, la quale resta determinata dal livello della

qualifica di assunzione, cioè la qualifica di macchinista;

che, pertanto, la disparità di trattamento degli aiuto

macchinisti r.e. e dei macchinisti in prova, anche ammesso che le

mansioni espletate dai primi siano analoghe alle mansioni di fatto

temporaneamente svolte dai secondi durante il periodo di

professionalizzazione, non offende il principio di eguaglianza,

appunto perché fondata sul diverso profilo professionale delle

rispettive mansioni di assunzione; né contrasta con l'art. 36 Cost.

perché gli aiuto macchinisti r.e. non sono adibiti a mansioni

superiori alla loro qualifica senza aumento di retribuzione, bensì i

macchinisti in prova sono utilizzati in mansioni inferiori senza

diminuzione della retribuzione, e d'altra parte il principio di

proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del

lavoro effettivamente prestato non implica il principio di parità di

retribuzione a parità di lavoro: "tale principio non è scritto

nell'art. 36" (Corte cost. n. 41 del 1962);

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10 luglio 1984,

n. 292 ("Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del

personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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