Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo

comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi

di assise), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1999 dal

Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra

U.L. e le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro, iscritta al n. 628

del registro delle ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di

giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 23 settembre

1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo

comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi

di assise), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo

comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che la questione è stata proposta nel corso di un giudizio

instaurato da un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei

confronti di detta società, integrato nei confronti del Ministero

della giustizia, allo scopo di ottenere, in via principale, il

pagamento degli stipendi relativi all'intero periodo durante il quale

egli aveva ricoperto l'ufficio pubblico di giudice popolare presso la

Corte d'assise di Salerno, assentandosi dal lavoro, ovvero, in linea

gradata, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità

nell'importo corrispondente alla retribuzione;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, nella

parte in cui stabilisce che a coloro i quali sono chiamati a prestare

servizio come giudici popolari, e non conservano il diritto alla

retribuzione, spetta un'indennità quantificata in un importo fisso,

si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo

comma, della Costituzione, in quanto la mancata commisurazione

dell'indennità alla retribuzione violerebbe il principio di

eguaglianza ed il principio secondo il quale la retribuzione deve

essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia

una esistenza libera e dignitosa;

che, secondo il giudice a quo la disposizione censurata

violerebbe altresì l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dato

che parifica, non ragionevolmente, lavoratori che hanno retribuzioni

diverse, recando vulnus all'art. 51, primo comma, della Costituzione,

poiché realizza condizioni di diseguaglianza economica che

ostacolano l'accesso all'ufficio pubblico da parte di quelli di essi

che, non conservando il diritto alla retribuzione, potrebbero essere

indotti a rinunziarvi;

che, ad avviso del Tribunale, la questione - già dichiarata

dalla Corte manifestamente inammissibile per difetto di motivazione

sulla rilevanza (ordinanza n. 256 del 1997) - sarebbe rilevante

poiché il ricorrente non avrebbe espletato attività lavorativa per

l'intera durata della sessione della corte di assise, risultandogli

la necessità di assicurare la propria disponibilità e reperibilità

durante detto periodo;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, dato che la norma impugnata quantifica in modo ragionevole

l'indennità in esame in due differenti importi, a seconda che il

giudice popolare conservi o meno il diritto alla retribuzione,

mentre, in considerazione della sua natura, ad essa non sono

applicabili i principi che riguardano la retribuzione;

che, ad avviso della difesa erariale, sono altresì

manifestamente infondate le censure riferite all'art. 51, primo

comma, della Costituzione, sia perché detta norma non riguarda il

profilo economico, bensì la capacità e l'idoneità all'espletamento

dei pubblici uffici, sia perché le disparità economiche che possono

eventualmente determinarsi preesistono alla disposizione censurata e

non sono riconducibili ad essa;

che le parti del processo principale non si sono costituite

nel giudizio innanzi a questa Corte.

Considerato che il Tribunale di Vallo della Lucania impugna, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo

comma, della Costituzione, l'art. 36, secondo comma, della legge

n. 287 del 1951 nella parte in cui stabilisce che a coloro i quali

sono chiamati a prestare servizio come giudici popolari e non

conservano il diritto alla retribuzione, spetta un'indennità

quantificata in un importo fisso, non commisurata alla retribuzione;

che l'ordinanza di rimessione puntualizza che il ricorrente

nel processo principale è stato nominato giudice popolare per la

terza sessione dell'anno 1993 (1° luglio-30 settembre) ed ha

partecipato in tre mesi a nove udienze, l'ultima delle quali è stata

tenuta il 22 luglio, ma si è assentato dal lavoro per l'intera

durata di detta sessione;

che, secondo la prospettazione del giudice a quo il vizio di

legittimità costituzionale sarebbe dimostrato dal danno subito dal

ricorrente, che deriverebbe non già dalla liquidazione

dell'indennità nell'importo stabilito dalla norma censurata per i

giorni nei quali egli ha effettivamente espletato la funzione di

giudice popolare, bensì dalla mancata corresponsione di detta

indennità per l'intera durata della sessione della corte di assise,

ossia anche per i giorni nei quali egli non ha espletato i compiti

connessi all'ufficio;

che il rimettente solleva quindi la questione di legittimità

costituzionale sulla premessa che il cittadino chiamato ad espletare

la funzione di giudice popolare non possa attendere ai propri

ordinari compiti lavorativi nei giorni nei quali non sono programmate

e tenute udienze ovvero svolte attività in camera di consiglio;

che siffatta premessa è erronea, dato che, secondo la

corretta interpretazione della norma quale risulta offerta anche

dalla prassi amministrativa, l'obbligo del giudice popolare di

assicurare "disponibilità e reperibilità" per la sessione per la

quale è nominato nell'ufficio non impedisce, di per sé, lo

svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera durata

della medesima giacché, nel caso in cui sia stato fissato un preciso

calendario delle udienze, i giudici popolari sono "tenuti a garantire

la loro presenza soltanto per i giorni in cui concretamente

eserciteranno i loro compiti" e per i quali ricevono, tra le altre,

l'indennità prevista dall'art. 36, secondo comma, della legge n. 287

del 1951;

che, pertanto, gli eventuali pregiudizi subiti a seguito del

mancato espletamento dell'ordinaria attività lavorativa per l'intera

durata dell'ufficio, anche in difetto dei presupposti che la

impongono, non sono riferibili alla disposizione denunciata, ma

semplicemente alla erronea applicazione che di essa è stata data;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'erronea

applicazione della norma e le situazioni patologiche attinenti al

funzionamento della medesima non possono essere poste a base di una

pronuncia di illegittimità costituzionale (ex plurimis sentenze

n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997), sicché la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge

10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise)

sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma,

e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vallo della

Lucania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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