Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

11 ottobre 1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3

gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per

gli ingegneri e architetti), recte: dell'art. 20 della legge 3

gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri

e gli architetti), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1994

dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Bernacca

Ferdinando e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli

ingegneri e gli architetti, iscritta al n. 124 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso

dall'architetto Ferdinando Bernacca contro la Cassa nazionale di

previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Livorno, con ordinanza dell'8 novembre 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 3 gennaio 1981,

n. 6, come modificato dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n.

290, della parte (primo comma) in cui prevede che coloro che cessano

dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti

assicurativi per il diritto alla pensione non possono ottenere il

rimborso dei contributi versati prima del compimento del

sessantacinquesimo anno di età;

che, ad avviso del giudice rimettente, il limite cui dalla norma

impugnata è assoggettato il diritto al rimborso comporta un

sacrificio eccessivo dell'interesse del singolo rispetto

all'interesse collettivo della categoria, specialmente nel caso,

ricorrente nella specie, in cui l'ex iscritto alla Cassa, essendo

titolare di pensione a carico dello Stato, non sia ammesso al

beneficio previsto dall'art. 6 della legge n. 290 del 1990, avendo il

d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'Istituto nazionale di

previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),

rinviato a successivi provvedimenti di legge l'individuazione di una

gestione autonoma per i trattamenti pensionistici dei dipendenti

statali, che dovrebbe consentire anche ai pensionati versanti nella

situazione del ricorrente di ottenere la ricongiunzione contributiva

presso l'ente erogatore della pensione ai fini della liquidazione di

un supplemento;

che la violazione dei parametri costituzionali invocati è

argomentata anche dal confronto con gli ordinamenti previdenziali di

altre categorie professionali, nei quali la restituzione dei

contributi è contestuale alla cancellazione dall'ente di previdenza

(art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, per gli avvocati e i

procuratori legali; art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per i

dottori commercialisti; art. 23 della legge 23 novembre 1971, n.

1100, per i consulenti del lavoro), nonché dal secondo comma dello

stesso art. 20 della legge n. 6 del 1981 (modificato dalla legge n.

290 del 1990), che in caso di cessazione dell'iscritto per morte

prevede l'immediata restituzione dei contributi ai superstiti non

aventi titolo a pensione indiretta;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di

pronunciarsi sulla questione nella sentenza n. 450 del 1993, che ha

giudicato non irrazionali i criteri più restrittivi con cui l'art.

15 della legge n. 290 del 1990 ha ridefinito il contemperamento tra

il principio di solidarietà di gruppo e l'interesse individuale dei

singoli al rimborso dei contributi in caso di cessazione

dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti del

diritto alla pensione;

che la stessa sentenza ha precisato che la ratio di tale

giudizio, per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di

pensione a carico di altro ente previdenziale, è indipendente dalla

possibilità di conseguire un supplemento di pensione mediante

ricongiunzione contributiva presso l'ente erogatore, ai sensi

dell'art. 6 della legge n. 290 del 1990;

che comunque, dopo il trasferimento della gestione delle

pensioni statali dal Ministero del tesoro a un ente parastatale

(INPDAP), non dovrebbe tardare un provvedimento che rimuova la

discriminazione dei pensionati statali contenuta nel citato art. 6;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini del

principio di eguaglianza non sono producenti confronti con altri

sistemi previdenziali, dovendosi peraltro rilevare che, a fronte

degli esempi citati dal giudice rimettente (l'ultimo dei quali

superato), sono più numerosi gli ordinamenti di previdenza per

professionisti portanti una norma identica a quella denunciata (cfr.

art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 236, per i geometri; art. 23

della legge 12 aprile 1991, n. 136, per i veterinari; art. 21 della

legge 5 agosto 1991, n. 249, per i consulenti del lavoro; art. 23

della legge 30 dicembre 1991, n. 414, per i ragionieri e periti

commerciali);

che nessun argomento può trarsi dal secondo comma dell'art. 20,

nel testo sostituito dall'art. 15 della legge del 1990, il criterio

dell'età non essendo evidentemente applicabile in caso di cessazione

dell'iscrizione alla Cassa per morte: in questo caso la restrizione

del diritto al rimborso dei contributi - precedentemente attribuito

agli eredi - è attuata dal nuovo testo limitandolo ai superstiti

indicati dall'art. 7;

che il riferimento all'art. 38 Cost. non è pertinente, la norma

impugnata avendo precisamente una funzione di tutela dei livelli di

finanziamento del sistema previdenziale della categoria

professionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n.

6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli

architetti), come sostituito dall'art. 15 della legge 11 ottobre

1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n.

6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e

architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari