Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 settembre 1982 dalla Corte d'appello di

Lecce nel procedimento penale a carico di Santoro Giovanni, iscritta al

n. 748 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1983;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1982 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento penale a carico di Prandi Luciano, iscritta al

n. 848 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 108 del 20 aprile 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Corte d'appello di Lecce, con ordinanza in data 17

settembre 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 76 del d .P .R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando

sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico"

e "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce

d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a

vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o

di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe "sullo stesso piano

categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa

gravità", violando il principio razionale di adeguatezza della pena al

fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale della pena

pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto "nel vietare in

modo assoluto, anche per la correzione di vini 'naturali', l'impiego di

sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della

legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo

delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della

materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea', e ciò

all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di

sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui

è consentito lo zuccheraggio dei Vini";

che questione identica a quella indicata sub a) è stata sollevata

altresì dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza emessa il 26

ottobre 1982;

considerato che entrambe le questioni di legittimità costituzionale

sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 188 del 1982 e

manifestamente infondate con ordinanza n. 19 del 1983;

che la questione sub a) è stata dichiarata manifestamente infondata

anche con ordinanza n. 51 del 1983;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162,

sollevate dalla Corte d'appello di Lecce, con ordinanza in data 17

settembre 1982, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della

Costituzione e della Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 26

ottobre 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari